Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

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destinati alla Confederazione, GE [122] e JU [168] sono del parere che l’onerosa promozione del comportamento ecologico andrebbe demandata alla Confederazione e non ai Cantoni. UP [26] chiede che il capoverso venga stralciato.

Art. 88b (nuovo) Consulenza

Poiché l’elevata complessità della nuova legislazione richiede un determinato livello di consulenza, anche per quanto riguarda in particolare la facilità di accesso per le PMI, AG [73], BL [36], GL [47], TG [23], SZ [101], SG [112], ACCS [24], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono un articolo aggiuntivo che consenta ai Cantoni di fornire ai fabbricanti consulenza in merito all’applicazione della legislazione sui prodotti chimici e di riscuotere emolumenti per tale prestazione.

Capitolo 8: Delega di compiti e competenze a terzi Art. 89

Dato che per i compiti e le competenze cantonali è applicabile il diritto cantonale, secondo BL [36], SZ [101], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] in questo articolo si dovrebbero menzionare soltanto i servizi federali competenti. SKW [62] chiede di precisare che anche gli enti di diritto pubblico o i privati a cui sono delegati compiti e competenze sono vincolati dal segreto d’ufficio.

Lett. b e c

ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], FKS [28], Lonza [116], SGCI [56] e USVP [38] chiedono lo stralcio di queste lettere dal momento che alla tutela del segreto d’affari spetta una priorità molto elevata e, inoltre, che sia prestata la massima prudenza quando grandi quantità di dati sensibili o elaborati con grande dispendio da un’impresa sono messe a disposizione di terzi. Anche Pharma [160] sottolinea la grande importanza della tutela della proprietà intellettuale.

Titolo settimo: Disposizioni finali

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

PPD [75], econom [104], PLR [100], HKBB [161], Pharma [160] e UDC [97] ritengono che i termini transitori siano in genere troppo brevi.

Art. 91 Immissione sul mercato di sostanze, preparati e oggetti

Lett. a.

IGK [35] chiede un’estensione del termine transitorio a 2 anni, COMPO [4] ed EIO [4] a 3 anni.

Lett. b

IGK [35] chiede un’estensione del termine transitorio a 3 anni, COMPO [4] a 4 anni ed EIO [12], LWBVD [78] e BD ZH [119] a 5 anni. LWBVD [78] e BD ZH [119] vorrebbero inoltre che l’organo di omologazione possa prorogare ulteriormente il termine transitorio per determinati preparati.

BD ZH [119] chiede un capoverso aggiuntivo secondo cui i prodotti finora suddivisi in classi di tossicità devono riportare sull’etichetta anche l’indicazione che la precedente suddivisione in classi di tossicità è stata abrogata.

Art. 93 Notifica di nuove sostanze

Cpv. 1

AIC [141], ecoswiss [60], Firmenich [76], Lonza [116], SRF [165] e SGCI [56] chiedono un’estensione del termine transitorio a 2 anni.

Art. 94 Obbligo di comunicazione per le nuove sostanze non assoggettate all’obbligo di notifica

Cpv. 1

ecoswiss [60], Lonza [116] e SGCI [56] chiedono un’estensione del termine transitorio a 2 anni.

Art. 95 Obbligo di annuncio per vecchie sostanze e preparati

Qualora non venga dato seguito alla loro richiesta concernente l’articolo 58, AIC [141] e Firmenich [76] chiedono di estendere il termine relativo all’obbligo di annuncio da tre a dodici mesi. Anche Coop [98], EIO [12] e SKW [62] chiedono un’estensione del termine a 12 mesi, UP [26] e VSSI [149] a 6 mesi. EIO [12] chiede che si rinunci alla riscossione di emolumenti per questi annunci.

Art. 96 Persona di contatto per i prodotti chimici

Coop [98], ecoswiss [60], Lonza [116], SGCI [56] e SRF [165] chiedono un’estensione del termine a 6 mesi. SH [22] auspica che prima dell’entrata in vigore della legislazione sui prodotti chimici, l’organo di notifica inviti le aziende, che avendo depositato delle ricette avranno probabilmente bisogno di una persona di contatto per i prodotti chimici, a inviare l’apposita comunicazione alle autorità esecutive cantonali. Inoltre gli organi di notifica sono tenuti ad informare costantemente le autorità esecutive cantonali sulle nuove notifiche di sostanze e