Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine
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preparati pericolosi che probabilmente dovrebbero comportare la comunicazione di una persona di contatto per i prodotti chimici.
Osservazioni in merito agli allegati
1 Etichettatura di sostanze e preparati
N. 11
acsi [169], FRC [142] e SKS [110] accolgono con favore il cambio di sistema dalle classi di tossicità ai simboli di pericolo.
Cpv. 2
Secondo M [65] i colori vanno definiti con precisione (ad es. RAL).
N. 12 cpv. 3
GE [122] e JU [168] ritengono irresponsabile il fatto che in caso di apposizione del simbolo di pericolo T si possa rinunciare ai simboli di pericolo X e C, e che in caso di apposizione del simbolo di pericolo C si possa rinunciare ai simboli di pericolo Xn e Xi.
N. 24
ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62] e USVP [38] chiedono di attenersi alla successione di cui al numero 7.4.2 della direttiva 2001/59/CE.
N. 25
TI [118] non è d’accordo con le eccezioni.
Cpv. 1
AR [120], BL [36], SH [22], SO [171], SZ [101], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono che tutte le lettere a-c siano collegate con la congiunzione “e”. Siccome la CE distingue fra sostanze e preparati, ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62] e USVP [38] ritengono che si debba riprendere testualmente il numero 7.1.1 della direttiva 2001/59/CE.
N. 33
SKW [62] chiede di sostituire Xi con Xn. Secondo M [65] devono essere obbligatorie le stesse frasi S prescritte per l’UE. Chiede pertanto il seguente adeguamento: “se per la classificazione sono loro attribuiti i simboli di pericolo T, T+ o Xi, devono essere contrassegnati con le frasi S 1, S 2 o S 45;”
N. 34
TI [118] non è d’accordo con le eccezioni.
Cpv. 1
AR [120], BL [36], SH [22], SO [171], SZ [101], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono che tutte le lettere a-c siano collegate con la congiunzione “e”. Siccome la CE distingue fra sostanze e preparati, ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62] e USVP [38] ritengono che si debba riprendere testualmente il numero 7.1.1 della direttiva 2001/59/CE.
N. 4
Secondo AR [120], BL [36], GL [47], NE [74], SG [112], SZ [101], TI [118], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] per principio deve essere obbligatorio dichiarare tutte le componenti pericolose dei preparati.
N. 6 cpv. 4
Secondo ACIMA [40], Biosynth [6], Ciba [51], ecoswiss [60], EMS [43], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62] e USVP [38] la prescrizione va precisata in modo tale che in caso di interpretazione alla lettera non si possa intendere che le indicazioni di pericolo devono essere riportate su un’etichetta e le altre indicazioni su un’altra etichetta.
2 Esigenze relative alla scheda di dati di sicurezza
Considerazioni generali
UP e VSSI [149] chiedono che le nuove versioni delle schede di dati di sicurezza debbano recare la data di emissione e che siano evidenziati chiaramente i capitoli in cui sono state apportate modifiche. SGARM [42] accoglierebbe con favore l’obbligo di rendere accessibili al pubblico tutte le schede di dati di sicurezza su Internet.