Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 46Fedlex · Rapporto sui risultati

SSIV [71] e SKW [62] chiedono una totale armonizzazione con le corrispondenti normative UE relative alla scheda di dati di sicurezza.

N. 1 lett. b

ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Lonza [116], SGCI [56] e USVP [38] ritengono adatta e praticabile la formulazione impiegata ”purché noto”. Per econom [104] questa disposizione è in contrasto con l’articolo 34, dove è di fatto richiesto che l’impiego previsto sia noto.

N. 1 lett. c e d

Jansen [15] chiede di aggiungere a “persona responsabile” l’aggettivo “giuridica”, al fine di evitare l’errata interpretazione che la persona da identificare sia una persona fisica con nome e cognome. Oltre all’indirizzo della persona responsabile dell’immissione sul mercato dovrebbe essere possibile indicare anche l’indirizzo e il numero telefonico di chiamata urgente del fornitore o del fabbricante effettivo.

Lett. d

SH [22] chiede che l’indicazione del numero telefonico di chiamata urgente per informazioni sanitarie sia resa obbligatoria.

N. 2 cpv. 2 lett. a

SEI [88] e USS [105] si attendono che l’INSAI segua in modo autonomo e coerente la definizione dei valori limite dell’UE.

N. 72

VKF [30] chiede un’integrazione dell’articolo secondo cui i requisiti di protezione antincendio dei depositi di sostanze pericolose sono conformi alle disposizioni dell’Associazione delle assicurazioni cantonali contro gli incendi.

N. 8

Cpv. 1

Dato che i valori limite dovrebbero mirare alla massima protezione possibile dei lavoratori, SEI [88] e USS [105] vorrebbero che sia resa obbligatoria anche l’indicazione degli eventuali valori limite inferiori dell’UE.

Cpv. 4

Lett. b

SGARM [42] ritiene non realistica la prescrizione di indicare obbligatoriamente il tempo di permeazione del materiale dei guanti.

N. 13

Ciba [51], Coop [98], ecoswiss [60], Lonza [116], SGCI [56] e USVP [38] ritengono che qui occorra fare riferimento alla nuova ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2005. Inoltre si deve fare presente che per l’incenerimento dei contenitori vanno osservate le prescrizioni locali. SO [171] chiede che si debba indicare il codice dei rifiuti di cui all’elenco dei rifiuti (che è parte integrante dell’ordinanza sul traffico dei rifiuti).

N. 14 cpv. 2

SSI [162] chiede che la disposizione sia vincolante.

N. 15 cpv. 2 Data la duplicità con il numero 8 “Controllo dell’esposizione e protezione individuale”, secondo ACIMA [40], Ciba [51], econom [104], ecoswiss [60], Lonza [116], SGCI [56] e USVP [38] le disposizioni devono essere solo accennate se non sono già riportate nel numero 8.

3 Abrogazione e modifica del diritto vigente

AR [120], LU [66], ZH [72], SSIV [71] e SVAAA [134] chiedono di adeguare anche la legge sul lavoro e l’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni. AR [120], LU [66], SO [171], SZ [101], TI [118], ZH [72], SSIV [71] e UK [172] chiedono che venga adeguata anche la legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope.

II n. 1

allegato 2 Ordinanza sulle armi

CTPS [25] chiede di cancellare CA (cianuro di bromobenzile) poiché tale sostanza non viene più impiegata dalla polizia.

N. 2

Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti