Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine
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All. 1.1
N. 21 (Sostanze o prodotti)
BD ZH [119] chiede che venga inserito un nuovo capoverso 5 che reciti: “Se non è possibile determinare con certezza il quantitativo soglia o se per sostanze o preparati identici esistono classificazioni diverse, l’Ufficio federale può fissare in modo vincolante il quantitativo soglia.”
N. 3
BD ZH [119] chiede di correggere il numero CAS del dicloruro di zolfo e di aggiungere una nuova riga 3.
5.2 Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici
Osservazioni di carattere generale
comco [2], EKK [13], SH [22], USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60], UPSA [95], FSD [111] e Coop [98] accolgono in linea di massima favorevolmente l’ordinanza. LU [66] ritiene che l’ORRPChim costituisca un notevole miglioramento rispetto all’Osost vigente. comco [2] teme un aumento degli oneri amministrativi e dei costi. EKK [13], FRC [142] e acsi [169] criticano gli allegati che per quanto riguarda l’etichettatura si limitano a prescrivere due sole lingue ufficiali. Coop [98] è del parere che laddove il potenziale di pericolo non è chiaro ed è rilevante, la decisione di eliminare o meno tali sostanze e prodotti dovrebbe spettare alle aziende stesse invece che disciplinata per legge.
SH [22], TG [23] BL [36], SSIV [71], ZH [72], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], BS [166], SO [171], UK [172] e TI [118] criticano il sistema delle autorizzazioni speciali e ne chiedono una revisione radicale. Sanu [18] accoglie invece favorevolmente le novità introdotte nell’ambito delle autorizzazioni speciali.
BL [36], SEI [88], USS [105] e TI [118] chiedono una precisazione delle prescrizioni concernenti le persone. GP [106] e WWF [167] trovano estremamente importante mantenere lo strumento delle prescrizioni concernenti le persone ed estenderne l’uso. La formazione e l’informazione appaiono loro come strumenti irrinunciabili per un elevato livello di protezione.
KVS [59] e FTS [70] ritengono che l’espressione “stato della tecnica” lasci ampio margine d’interpretazione, e occorra pertanto elaborare in merito direttive e raccomandazioni adeguate. USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60], UPSA [95] e FSD [111] chiedono che dello stato della tecnica si occupi l’UFAFP in cooperazione con i rami interessati. Inoltre, USVP [38], SGCI [56], ecoswiss [60], UPSA [95], SEI [88], USS [105], KVS [59], FTS [70] e FSD [111] chiedono che in sede di elaborazione delle ordinanze dipartimentali vengano consultate per tempo le cerchie interessate. SGCI [56], ecoswiss [60], UPSA [95], KVS [59] e SKW [62] sono contrari ad iniziative individuali della Svizzera. Nuovi divieti e restrizioni non devono entrare in vigore prima delle corrispondenti normative comunitarie. Inoltre USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60], UPSA [95], Swissmem [94] e FSD [111] chiedono che le sostanze, ove possibile, siano identificate con il numero CAS.
GL [47], GR [99] e AI [117] appoggiano le deroghe dalla legislazione UE, ben accolte nella prassi e giustificate dalle condizioni particolari della Svizzera.
Per SSIV [71], BL [36], GL [47], LU [66], SZ [101] e UK [172] la liberalizzazione del sistema di autorizzazione prevista dalla legge sui prodotti chimici si spinge troppo oltre nei presenti disegni. Secondo BL [36], GL [47], LU [66], SZ [101], AI [117], TI [118] e UK [172] è contraddittorio che il passaggio a un sistema basato sul controllo autonomo della persona responsabile dell’immissione sul mercato venga abbinato a una quasi totale abolizione delle condizioni concernenti le qualifiche professionali (obbligo di disporre della competenza specifica) per l’immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi. Per BL [36] e GL [47] ciò mette a rischio l’esistente livello di protezione.
Ciba [51] si attende dall’ORRPChim che i divieti e le altre misure di riduzione dei rischi previsti entrino in vigore contemporaneamente in Svizzera e negli Stati membri dell’UE. In tal modo non si ostacolerebbe il libero mercato in Europa e si eviterebbe che le sostanze vietate in uno spazio giuridico possano essere svendute nell’altro spazio giuridico al fine di esaurire le scorte.
CP [53] aderisce in linea di massima al parere di Prométerre [31].
SSIC [58] si esprime a favore della semplificazione ottenuta sopprimendo le cedole di veleno e rimpiazzando il responsabile dei veleni con la persona di contatto per i prodotti chimici.
SVC [64] è dell’opinione che talune disposizioni concernenti i requisiti in materia di formazione e le autorizzazioni siano state mal formulate. In particolare, si dovrebbe adottare un criterio restrittivo per la concessione di autorizzazioni e non concederle quasi automaticamente a persone che non hanno ricevuto una formazione in Svizzera. Si dovrebbe prevedere una formazione complementare. SVC [64] chiede che i chimici SUP e gli ingegneri chimici SUP non siano discriminati rispetto agli altri chimici. Inoltre SVC [64] teme che un trasferimento unilaterale della responsabilità alle aziende sia in contrasto con l’obiettivo di riduzione dei rischi.
M [65] chiede che il termine “oggetti d’antiquariato” venga definito, poiché tali oggetti sono eccettuati dal divieto in alcuni allegati. Critica inoltre il fatto che in diversi allegati il divieto non si applichi se un prodotto importato viene successivamente riesportato.