Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

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SSIV [71] e ZH [72] accolgono con favore il mantenimento delle restrizioni e dei divieti esistenti giusta l’ordinanza sulle sostanze e l’ordinanza sul divieto di sostanze tossiche, nonché l’inserimento di ulteriori disposizioni relative a determinati gruppi di sostanze, preparati e oggetti pericolosi nell’ORRPChim.

NE [74] e VS [109] ritengono l’ORRPChim necessaria per i Cantoni, in quanto, secondo NE [74], essa comporta un’armonizzazione con il diritto comunitario e rispetta nel contempo la tradizionale ripartizione dei compiti esecutivi, improntata al federalismo.

Secondo SGAH [85] l’ORRPChim comprende ulteriori restrizioni per sostanze “particolarmente pericolose”, il che implica priorità tra le varie sostanze e prodotti. Tali priorità sono tuttavia specifiche dell’ambiente e non effettivamente rappresentative dei rischi sul luogo di lavoro. Ciò sarebbe chiarito da una modifica del titolo e da motivazioni più precise.

SEI [88] e USS [105] accolgono favorevolmente il sistema svizzero, semplice e chiaro, che prevede divieti generali e la possibilità di eccezioni motivate. Secondo Swissmem [94] bisogna evitare che la Svizzera si proponga come mercato di sbocco per prodotti non tempestivamente adattati alla direttiva RoHS.

Secondo GR [99], se il pacchetto di ordinanze della legge sui prodotti chimici non entrasse in vigore, le modifiche concernenti le sostanze, e quelle previste dall’ORRPChim, andrebbero inserite nell’ambito di un adeguamento dell’ordinanza sulle sostanze. BE [107] fa presente che in base all’esperienza tratta dalla vigente ordinanza sulle sostanze, l’assenza di valori limite per le sostanze vietate crea difficoltà sia alle autorità esecutive che alle aziende. BE [107] chiede pertanto che vengano fissati valori limite per tutte le sostanze vietate menzionate nell’ORRPChim. Inoltre, il pacchetto di ordinanze dovrebbe includere prescrizioni particolari per i prodotti chimici per piscine.

AI [117] ritiene che l’ORRPChim debba sancire in maniera vincolante le restrizioni all’impiego di prodotti fitosanitari in zone di protezione delle acque. Inoltre, in tutte le ordinanze devono essere illustrati in maniera univoca i tratti fondamentali del controllo del mercato.

Per ASD [133] non è chiaro se ci sarà un certificato o un attestato, oppure se il superamento degli esami finali significhi come finora l’implicito riconoscimento giusta gli articoli 5-7 dell’ORRPChim. ASD [133] appoggia in linea di massima le richieste formulate nel parere della SGCI.

SSI [162] considera ottimo che l’ordinanza sulle sostanze e l’ordinanza sul divieto di sostanze tossiche vengano ora riunite in un’unica ordinanza, ma deprecabile che il principio di sostituzione non vi trovi ancora applicazione. SRF [165] rileva che l’adeguamento al diritto UE comporterà diversi inasprimenti del diritto nazionale vigente. Occorre prestare attenzione a che i termini transitori consentano la riduzione delle scorte e l’attuazione durante l’adeguamento dei prodotti alla legislazione. SRF [165] chiede di definire le prescrizioni concernenti le persone (conoscenze specialistiche e autorizzazioni speciali) a livello dipartimentale, appoggiandosi saldamente alle soluzioni attualmente esistenti. TI [118] osserva che l’argomento in base al quale negli Stati dell’UE il numero dei casi d’intossicazione che si verifica non è superiore a quello rilevato in Svizzera non può servire da motivo per abrogare le autorizzazioni d’acquisto.

Commenti ai singoli articoli

Titolo

OW [14], USVP [38], ACIMA [40], UPSA [95], FSD [111], GL [47], Ciba [51], SKW [62], Swissmem [94], AI [117] e BD ZH [119] ritengono che il titolo sia troppo complicato e ne chiedono la modifica. USVP [38], ACIMA [40], UPSA [95] e FSD [111] chiedono di adeguare il titolo a quello della direttiva 76/769/CEE. SGCI [56] ed ecoswiss [60] chiedono la seguente modifica del titolo: “Ordinanza concernente le limitazioni all’immissione sul mercato e all’impiego di determinate sostanze, preparati e oggetti pericolosi (OLIPChim)”. BD ZH [119] fa la seguente proposta di modifica: “Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’impiego di prodotti chimici (Ordinanza sull’impiego dei prodotti chimici, OIPChim)”. SSI [162],viste le promesse del titolo, si attende più requisiti volti a ridurre i rischi direttamente rilevanti per l’impiego.

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

OW [14], TG [23], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120] e UK [172] accolgono con favore l’adozione del campo d’applicazione dell’ordinanza sulle sostanze includendo anche gli oggetti. BL [36], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], UK [172] e TI [118] ritengono sensate le delimitazioni generali nei confronti delle prescrizioni per lo smaltimento e le prescrizioni supplementari in materia di smaltimento per determinate sostanze e determinati preparati e oggetti proposte nell’ORRPChim. Swissmem [94] accoglie con favore l’adeguamento delle definizioni alla terminologia europea, e tollera che sia stato mantenuto il termine “oggetti”.

Art. 2 Definizioni

SH [22], BL [36], ZG [46], LU [66], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120] e UK [172] chiedono che la definizione di “fabbricante” sia identica nell’OPChim e nell’ORRPChim. USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60] e UPSA [95] chiedono lo stralcio della definizione di “commerciante” e la sostituzione con quella di “fabbricante” di cui all’OPChim. KVS [59] fa presente che l’ORRPChim non descrive i termini “preparato” e