Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 49Fedlex · Rapporto sui risultati

“oggetti”. Coop [98] suggerisce di unificare nell’ambito della presente revisione totale le definizioni relative allo stesso termine.

Sezione 2: Impiego di sostanze, preparati e oggetti Art. 4 Autorizzazione d’impiego

Cpv. 1

AgorA [39] e IFELV [137] accolgono favorevolmente il fatto che la formulazione recepisca il diritto vigente. IFELV [137] chiede che per l’impiego siano mantenute le soluzioni pragmatiche e rapide finora adottate dalle autorità cantonali.

Lett. a

CSF [3], LBBZ GR [10], LBBZ TG [20], LBBZ ZG [55], SGCI [56], AG [73], LWBVD [78], USPV [86], SPIA [87], ASETA [92], BE [107], USC [113], BD ZH [119], TBV [130], ASF [144], BS [166], SO [171], LWA SH [11], Prométerre [31], VS [109], VD [114], JU [168], AgorA [39], IFELV [137] e NW [173] chiedono nel caso dei rodenticidi sia necessaria un’autorizzazione soltanto per gli impieghi extraaziendali, meccanici o regionali (LWA SH e SH). CSF [3], LBBZ GR [10], LWA SH [11] e SH [22], Prométerre [31], LBBZ ZG [55], SGCI [56], USPV [86], SPIA [87], ASETA [92], BE [107], VS [109], USC [113], VD [114], TBV [130], ASF [144], BS [166], JU [168], SO [171], NW [173] e TI [118] chiedono che si mantenga la prassi precedente degli impieghi manuali individuali senza autorizzazione, in quanto gli oneri da sostenere per le autorizzazioni d’impiego individuali sarebbero sproporzionati. ecoswiss [60], swissgranum [67] e FR [126] chiedono di esentare dall’obbligo di autorizzazione l’uso privato.

Lett. b

BL [36], ZG [46], LU [66], SSIV [71], BD ZH [119] e SO [171] chiedono di mantenere invariato il campo d’applicazione dell’autorizzazione d’impiego per lo spruzzamento e lo spargimento di sostanze, preparati e oggetti dall’aria a titolo precauzionale, giusta la vigente normativa (art. 46 cpv. 1 lett. b Osost). GP [106], EAWAG [127], WWF [167] e TI [118] chiedono che lo spruzzamento di sostanze, preparati e oggetti dall’aria sia dichiarato in linea di massima soggetto ad autorizzazione.

SSIV [71] e TI [118] accolgono con favore la maggiore competenza affidata all’UFSP nel processo di autorizzazione.

Cpv. 2

GP [106], AI [117], EAWAG [127] e WWF [167] chiedono di stralciare il capoverso 2, in quanto non si capisce perché per l’impiego di rodenticidi o lo spruzzamento e lo spargimento di prodotti fitosanitari e concimi dall’aria nel bosco non sia necessaria alcuna autorizzazione.

Art. 5 Competenza specifica per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi

Cpv. 1

TG [23], BL [36], ZG [46], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172] e TI [118] accolgono favorevolmente il requisito della competenza specifica quale presupposto per l’autorizzazione a fornire prodotti chimici pericolosi. SH [22], TG [23], BL [36], ZG [46], LU [66], SSIV [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], EAWAG [127], BS [166], SO [171], UK [172] e TI [118] chiedono che il requisito della competenza specifica venga richiesto anche per la fornitura di cui all’articolo 67 capoverso 1 OPChim. BL [36], SSIV [71], SZ [101], AR [120], SO [171] e UK [172] fanno presente che dal testo dell’articolo 5 non emerge chiaramente che le attività menzionate possono essere svolte anche sotto la guida di una persona che ha la necessaria competenza specifica. SZ [101] e UK [172] chiedono che venga inserito un nuovo capoverso con il titolo “Prova della competenza specifica” ove si precisino i requisiti della competenza specifica. SH [22] deplora che si abbandoni il principio dell’autorizzazione riferita all’azienda, con i competenti responsabili dei veleni, per rimpiazzarlo con un sistema, non ritenuto equivalente da SH, che prevede una competenza specifica solo riferita a persone.

UP [26] chiede, conformemente alle osservazioni già fatte in merito agli articoli 65 e 67 OPChim, che il termine “benzina” venga sostituito con “carburanti”.

Cpv. 2

ASD [133] auspica che la formazione dei droghieri rientri ancora fra le formazioni professionali riconosciute, anche perché la trasmissione delle conoscenze sui prodotti chimici è già da molti anni parte integrante di tale formazione a tutti i livelli. TI [118] lamenta che il criterio della sufficiente esperienza professionale di cui alla lettera c è difficile da verificare.

Cpv. 3

KVS [59] chiede la seguente modifica: “Si organizzano corsi volti a trasmettere le nozioni fondamentali necessarie all’acquisizione della competenza in materia.”