Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

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Cpv. 4

SVC [64] chiede che la consultazione delle associazioni di categoria debba essere menzionata esplicitamente nel testo dell’ordinanza. ASD [133] fa rilevare un errore nel testo tedesco. La versione corretta è: “....und dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)”.

Art. 6 Autorizzazioni speciali per l’impiego e la gestione di determinate sostanze pericolose e determinati preparati pericolosi

SH [22], TG [23], ZG [46], SZ [10], SG [112] e UK [172] ritengono inesatto il termine “autorizzazione speciale”. Esso deve essere sostituito o con “attestato professionale” (SH, ZG, SG) oppure con “conoscenze specifiche” (SZ, UK).

BL [36], SSIV [71], BD ZH [119] e BE [107] in linea di massima accolgono favorevolmente il mantenimento dei vigenti obblighi di autorizzazione speciale. Inoltre BL [36], SSIV [71], BD ZH [119], SO [171], BE [107] e TI [118] accolgono con favore l’introduzione di un obbligo di autorizzazione speciale per l’impiego di fumiganti, pesticidi e prodotti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine pubbliche.

Secondo BL [36], LU [66], SSIV [71], AR [120], BS [166] e SO [171] l’autorità cantonale competente deve poter rilasciare, per una durata limitata, le autorizzazioni speciali su richiesta a una determinata persona (titolare di attestato professionale) di un’azienda e poterla revocare in caso di gravi violazioni del diritto. È competente l’autorità del Cantone in cui l’azienda ha la sede sociale. Se questa domanda non sarà accolta, BL [36], LU [66] e SSIV [71] presenteranno una proposta in via subordinata. BS [166] ritiene che in alternativa si dovrebbe vagliare l’introduzione di un obbligo di notifica dell’azienda all’autorità esecutiva.

USVP [38], SGCI [56], ecoswiss [60], UPSA [95], FSD [111] e USAM [115] chiedono di introdurre procedure a basso costo e poco burocratiche per il rilascio delle autorizzazioni speciali. Secondo USVP [38], le autorizzazioni speciali preesistenti devono, nei limiti del possibile, rimanere valide sotto il nuovo regime. SGCI [56], ecoswiss [60] e UPSA [95] chiedono di prevedere deroghe per determinati rami. FSD [111] chiede di tenere conto di strutture e istituti esistenti, e di esaminare seriamente il background e la qualità delle eventuali offerte formative proposte da varie parti.

BE [107] fa rilevare che nelle diverse ordinanze concernenti le autorizzazioni speciali si possono prevedere eccezioni all’obbligo di autorizzazione. BE [107] chiede che si faccia una distinzione fra attestati professionali e autorizzazioni speciali: gli organi preposti all’esame rilasciano attestati professionali, mentre i servizi tecnici cantonali rilasciano l’autorizzazione speciale vincolata all’azienda e allo specialista. L’organo di notifica deve tenere un registro centrale di tutti i titolari di attestato professionale al quale possono accedere i Cantoni.

BD ZH [119] e SO [171] chiedono di inserire un nuovo capoverso del seguente tenore: “Prima di impiegare per la prima volta sostanze pericolose per il cui impiego è richiesta un’autorizzazione speciale, giusta il capoverso 1 lettera a numero 2, 3 o 4, l’azienda è tenuta a comunicare all’autorità cantonale competente il titolare della prova di conoscenza. La notifica deve essere eseguita dall’autorità del Cantone in cui l’azienda ha la sede sociale. Le aziende sono tenute a comunicare all’autorità cantonale i cambiamenti relativi al titolare dell’autorizzazione speciale, entro e non oltre 3 mesi dal cambiamento intervenuto.”

ASD [133] ritiene che la conclusione del tirocinio quale droghiere o il conseguimento del diploma di una scuola specializzata superiore implichi automaticamente l’autorizzazione speciale per gran parte delle attività menzionate. BS [166] chiede un’estensione dell’obbligo di autorizzazione speciale all’impiego di sostanze alogenate negli impianti per la pulitura di prodotti tessili (lavaggio a secco).

SO [171] accoglie con favore il requisito di conoscenze specifiche per l’impiego di determinate sostanze e preparati pericolosi per la salute e per l’ambiente. Tuttavia SO [171] ritiene poco sensata la facoltà concessa all’autorità di revocare le autorizzazioni speciali in caso di grave inosservanza del diritto vigente. La revoca dell’autorizzazione equivarrebbe a un divieto di esercitare la professione, e suscita problemi. Secondo TI [118] la validità temporale delle autorizzazioni speciali dovrebbe essere generalmente correlata all’obbligo di frequentare corsi di perfezionamento.

Cpv. 1

OW [14], BL [36], ZG [46], GL [47], LU [66], SSIV [71], ZH [72], GR [99], SG [112], AI [117], AR [120], BS [166], SO [171] e TI [118] chiedono che le autorizzazioni speciali vengano rilasciate sia a persone che ad aziende. SH [22] e TI [118] chiedono di esaminare se non sia opportuno garantire la sicurezza nell’ambito professionale anche mediante un’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti chimici particolarmente pericolosi (che non possono essere forniti a privati). Inoltre, secondo SH [22] si dovrebbe vagliare la possibilità di creare in linea generale un’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua.

TG [23], BL [36], VSA [45], ZG [46], IGBA [57], LU [66], SSIV [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], Aquasuisse [153], SO [171], UK [172], BE [107] e VD [114] chiedono una modifica del numero 4: il termine “piscine pubbliche” deve essere sostituito con “piscine collettive”, come nella norma SIA 385. TG [23], BL [36], ZG [46], LU [66], SSIV [71], NE [74], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172], BE [107], VD [114] e TI [118] chiedono altresì che anche i disinfettanti per l’acqua potabile impiegati dalle aziende pubbliche di approvvigionamento idrico rientrino sotto le disposizioni di cui al capoverso 1. TI [118] vorrebbe un’estensione dell’obbligo di autorizzazione speciale alle piscine private. VSA [45], IGBA [57] e Aquasuisse [153] chiedono di