Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine
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assoggettare all’obbligo di autorizzazione speciale anche l’installazione di impianti per la disinfezione dell’acqua nonché la fornitura di prodotti disinfettanti per il trattamento dell’acqua delle piscine. SSIGA [19] presenta la stessa domanda riguardo all’installazione di impianti di trattamento delle acque, ma accoglie con favore che l’impiego di prodotti per la disinfezione dell’acqua potabile non sia soggetto all’obbligo di autorizzazione.
BL [36] chiede di inserire un nuovo numero 6 dal seguente tenore: “sostanze e preparati che per le loro proprietà e impieghi costituiscono un pericolo particolare per la salute;”
LU [66], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119] e UK [172] chiedono di aggiungere un nuovo numero 6 al capoverso 1 lettera a, così formulato: “sostanze e preparati che rivestono particolare importanza per la prevenzione di infortuni e malattie professionali;” Swissmem [94] chiede un nuovo capoverso 1b dal seguente tenore: “Se negli interventi di manutenzione o riparazione si impiegano esclusivamente prodotti refrigeranti che non sono tossici né dannosi per l’ozono stratosferico né stabili nell’aria – segnatamente idrocarburi come il butano – non è necessaria un’autorizzazione speciale.” UPSA [95] appoggia questa deroga particolare. AI [117] chiede che il termine “prodotti fitosanitari” venga definito e utilizzato in modo univoco.
Cpv. 2
ASD [133] fa presente che i droghieri possiedono le nozioni necessarie. In casi particolari si possono escludere, d’intesa con l’associazione professionale, determinate attività, come ad esempio l’attività di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b.
Cpv. 4 e 5
CSF [3], LBBZ GR [10], LWA SH [11], LBBZ TG [20], Prométerre [31], AgorA [39], LBBZ ZG [55], SGCI [56], ecoswiss [60], swissgranum [67], AG [73], LWBVD [78], USPV [86], SPIA [87], ASETA [92], VD [114], GE [122], FR [126], TBV [130], IFELV [137], NCJA [138], ASF [144], Lobag [150], JU [168], NW [173], SwissTabac [33], FSPC [158], VS [109], NE [74], SPIA [87] e CP [53] chiedono l’abrogazione di questi capoversi adducendo, tra l’altro, che la limitazione temporale delle autorizzazioni speciali costituisce una novità che comporta oneri sproporzionati e che essa non è né giustificata né tantomeno necessaria. Secondo CSF [3], LBBZ GR [10], LWA SH [11], LBBZ TG [20], Prométerre [31], AgorA [39], LBBZ ZG [55], SGCI [56], ecoswiss [60], swissgranum [67], AG [73], USPV [86], SPIA [87], ASETA [92], USC [113], TBV [130], IFELV [137], ASF [144] e SO [171] il capoverso 4 deve essere riformulato come segue: “Le eccezioni sono disciplinate dall’ordinanza concernente l’autorizzazione speciale vigente in materia.” I trattamenti pianta per pianta (trattamenti localizzati) devono essere ancora eccettuati dall’obbligo di autorizzazione speciale. Anche SH [22] chiede che per il trattamento pianta per pianta con apparecchi a mano non sia necessaria alcuna autorizzazione speciale. SPIA [87] avanza la richiesta di mantenere riguardo alle autorizzazioni speciali la vecchia prassi, ormai collaudata. Altri partecipanti alla consultazione accolgono invece favorevolmente la limitazione temporale delle autorizzazioni speciali (Sanu [18], SSIV [71], TI [118], BD ZH [119], FFS [145]; solo nell’ambito dei prodotti fitosanitari, BS [166], UK [172]) e il requisito dei corsi di ripetizione (SSIV [71], BD ZH [119], BUW LU [139], FFS [145]).
SH [22] chiede che a tutte le autorizzazioni speciali venga concesso lo stesso trattamento. Occorre esaminare se una limitazione temporale (eventualmente con durata di validità differenziata) sia necessaria o se il rilascio dell’autorizzazione possa essere subordinato in linea generale al soddisfacimento di determinate condizioni di perfezionamento professionale. Nell’ordinanza concernente l’autorizzazione speciale nell’agricoltura si dovrebbero differenziare i requisiti d’esame relativi ai settori della viticoltura, frutticoltura, orticoltura e agricoltura generale.
SG [112] chiede di limitare l’autorizzazione speciale per l’impiego di pesticidi per conto di terzi a cinque anni. Anche FSD [111] chiede di vagliare l’opportunità di rilasciare le autorizzazioni speciali per la lotta antiparassitaria per una durata limitata.
FFS [145] chiede che nel capoverso 4 lettera a venga stralciato “...e di prodotti fitosanitari per conto di terzi: a cinque anni;” oppure che il testo venga integrato come segue: “....per conto di terzi, ad eccezione dell’impiego su impianti ferroviari e nelle loro immediate vicinanze, a cinque anni.” LBL [152] chiede di estendere la scadenza dell’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura per conto di terzi di cui al capoverso 4 lettera a 10 anni, in quanto la severa limitazione proposta per gli operatori di macchine irroratrici è inaccettabile. BE [107] chiede di rinunciare del tutto alla limitazione temporale delle autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari. Secondo SSIV [71] è problematico definire durate di validità differenziate delle autorizzazioni speciali ora unificate per i prodotti fitosanitari impiegati per uso proprio e per conto di terzi. Questa disposizione deve essere pertanto semplificata. BD ZH [119] propone di abrogare la limitazione temporale per l’impiego esclusivamente agricolo dei prodotti fitosanitari.
BL [36], LU [66], BD ZH [119], AR [120], SO [171], SSIV [71], TI [118], GL [47], SZ [101], UK [172] e AI [117] chiedono di rilasciare anche le autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti refrigeranti a tempo limitato. Secondo BL [36], LU [66], BD ZH [119], AR [120], SO [171], SSIV [71] e TI [118] la validità deve essere limitata a dieci anni, secondo SZ [101] e UK [172] a cinque anni. SG [112] e AI [117] chiedono di limitare in tutti i casi la validità delle autorizzazioni speciali a 10 anni.
Uniterre [140] chiede di stralciare il capoverso 4 e di sostituirlo con il seguente testo: “Le autorizzazioni speciali devono essere rinnovate se il titolare contravviene, intenzionalmente o per negligenza, alle prescrizioni in materia