Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

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di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori, pertinenti al campo di applicazione della sua autorizzazione speciale.” USC [113] chiede di stralciare il capoverso 5.

Cpv. 6

SH [22] e USC [113] chiedono di stralciare il capoverso 6. BL [36], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], SO [171], UK [172] e TI [118] chiedono una revisione e precisazione delle disposizioni relative alla revoca delle autorizzazioni speciali, in particolare per quanto riguarda la competenza per la revoca. TI [118] approva in linea di principio la revoca dell’autorizzazione speciale, ma preferirebbe l’obbligo di frequentare un corso per ottenere l’autorizzazione speciale superando un esame. GE [122] e JU [168] accolgono con favore questo capoverso, che dà all’autorità cantonale la competenza per la revoca provvisoria o definitiva dell’autorizzazione. FFS [145] chiede che vengano definiti criteri chiari, comprensibili e omogenei per le fattispecie in cui è possibile la revoca di un’autorizzazione. Tali criteri dovrebbero essere identici per tutta la Svizzera.

Art. 7 Esami, organi d’esame e corsi per ottenere le autorizzazioni speciali

Sanu [18] accoglie con favore che gli attestati per l’autorizzazione speciale siano emessi direttamente dagli organi d’esame. Ciò rappresenta una semplificazione gradita. Prométerre [31], AgorA [39] e IFELV [137] chiedono che si vagli l’opportunità di stralciare gli attestati per l’autorizzazione speciale relativa all’agricoltura dalla presente ordinanza e di integrarli nell’ordinanza sui prodotti fitosanitari. AI [117] chiede che le competenze siano disciplinate analogamente all’articolo 5 capoverso 4. BUW LU [139] chiede una possibilità di visionare in una banca dati centrale (su Internet) tutte le autorizzazioni speciali rilasciate. Ciò è indispensabile per il rilascio di autorizzazioni d’impiego, per controlli e per il sanzionamento delle violazioni.

Cpv. 1

Prométerre [31], AgorA [39] e IFELV [137] chiedono che gli esami previsti per ottenere l’attestato per l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari vengano svolti dal Dipartimento federale dell’economia. BL [36], LU [66], SSIV [71], SZ [101], SO [171] e UK [172] chiedono una differenziazione terminologica, nel senso che gli organi preposti all’esame non rilascino autorizzazioni speciali, bensì attestati professionali o attestati d’esame. Inoltre BL [36], LU [66], SZ [101], BD ZH [119], SO [171] e UK [172] chiedono che la ripartizione delle competenze debba limitarsi alla “responsabilità”, e che i Dipartimenti debbano essere obbligati alla collaborazione. SSIV [71] chiede che la ripartizione delle competenze debba limitarsi alla consulenza tecnica. Tutte le disposizioni concernenti le conoscenze specialistiche e la competenza specifica delle persone devono essere gestite da un servizio centrale (organo di notifica). TI [118] chiede che le competenze di cui alle lettere a e b vengano ripartite contemporaneamente fra i due Dipartimenti. BD ZH [119] chiede la seguente modifica: “Gli organi abilitati a svolgere l’esame di cui all’articolo 6 capoverso 2 e a rilasciare l’attestato professionale o l’attestato d’esame, nonché...”. GE [122] e JU [168] chiedono di stralciare la formulazione “...e a rilasciare l’autorizzazione speciale...”.

Cpv. 2

ASD [133] accoglie favorevolmente questo capoverso e ritiene che l’esame di fine tirocinio e l’esame di diploma della scuola superiore per droghieri debbano essere riconosciuti dal Dipartimento competente quale esame professionale ai sensi della presente ordinanza.

Cpv. 3

SVC [64] chiede la seguente modifica: “Gli esami svolti nei Paesi membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparati con riserva agli esami eseguiti in Svizzera. Per i candidati provenienti dagli Stati membri dell’UE o dell’AELS deve essere obbligatoria una formazione complementare concernente nozioni, fatti, eccezioni e valori limite specifici per la Svizzera.”

Cpv. 4

SH [22], TG [23], ACCS [24], BL [36], ZG [46], LU [66], SSIV [71], AG [73], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], SO [171] e UK [172] ne chiedono una riformulazione come segue: “Gli organi d’esame comunicano i nomi dei partecipanti che hanno superato l’esame all’organo di notifica. Quest’ultimo mette le informazioni a disposizione dei Cantoni.” La delega dell’obbligo di conservare la documentazione agli organi d’esame non è affidabile, in quanto questi ultimi non sono in grado di garantirne l’archiviazione. Il loro carattere decentralizzato renderebbe inoltre impossibile la verifica successiva degli attestati. ACCS [24], BL [36], SZ [101], SG [112], UK [172] e TI [118] sottolineano la necessità che i dati vengano rilevati da un servizio centrale e siano messi poi a disposizione dei Cantoni in sede di verifica della conformità alle prescrizioni. GE [122] e JU [168] chiedono la seguente integrazione: “Le autorità cantonali che hanno rilasciato le autorizzazioni speciali,...”

Cpv. 5

BUW LU [139] ritiene che nel caso di obbligatorietà dei corsi di ripetizione esista un fabbisogno d’informazione da parte della Direzione federale delle foreste, in quanto il disposto del capoverso 5 da solo non è sufficiente.