Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

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Cpv. 2

swissgranum [67], USPV [86], SPIA [87], ASETA [92], USC [113], BD ZH [119] e ASF [144] chiedono la seguente modifica: “I Cantoni possono decidere,... che coltivano aree verdi in queste zone, o che utilizzano in maniera generale prodotti per il trattamento delle piante, siano tenuti a:” Inoltre si dovrebbe adeguare la lettera a come segue: “..., i prodotti fitosanitari, i prodotti per la protezione del legno e i preparati equiparati...”. TI [118] vorrebbe aggiungere un nuovo articolo sul disciplinamento delle spese dei Cantoni.

Art. 13 Trattamento dei dati

TI [118] chiede che i Cantoni possano visionare anche i dati confidenziali.

Sezione 4: Emolumenti Art. 14

APDP [16] chiede che la sorveglianza (art. 9) e i controlli (art. 10) siano esenti da emolumenti. GL [47] e AI [117] chiedono che nei controlli di cui all’articolo 10 le aziende debbano mettere a disposizione a titolo gratuito i campioni e che in caso di contestazioni le spese delle analisi possano essere fatturate.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 16 Disposizioni transitorie per la competenza specifica

BL [36], SSIV [71], SZ [101], SO [171] e UK [172] accolgono con favore la disposizione transitoria prevista per le persone che devono acquisire le nozioni fondamentali per il riconoscimento dell’obbligo di disporre della competenza specifica. BL [36], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], SO [171] e UK [172] chiedono di concretizzare il testo della lettera b, in quanto la formulazione relativa al riconoscimento delle nozioni fondamentali da parte dell’autorità cantonale competente dà adito a equivoci interpretativi ed è in contrasto con il primo periodo dell’articolo 16. TI [118] accoglie con favore la lettera b.

Art. 17 Disposizioni transitorie per le autorizzazioni speciali

CSF [3], LBBZ GR [10], LWA SH [11], LBBZ TG [20], SwissTabac [33], AgorA [39], swissgranum [67], AG [73], LWBVD [78], USPV [86], SPIA [87], ASETA [92], VS [109], USC [113], VD [114], FR [126], TBV [130], IFELV [137], ASF [144], Lobag [150], JU [168] e NW [173] chiedono l’abrogazione dei capoversi 4, 5, 6 e 7 (per la motivazione cfr. art. 6). APDP [16] chiede che le precedenti autorizzazioni possano essere convertite a titolo gratuito in nuove autorizzazioni e rimangano valide a tempo indeterminato. USVP [38], SGCI [56], ecoswiss [60] e UPSA [95] chiedono di vagliare la possibilità di estendere la validità delle esistenti autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti per la protezione del legno oltre il 31.12.2006, o di conferire loro validità illimitata. ZG [46], SSIV [71], BD ZH [119], SO [171] e TI [118] ritengono che le disposizioni transitorie siano molto complicate e difficilmente comprensibili. Pertanto esse andrebbero semplificate sia nel linguaggio che nei contenuti. ZG [46], SSIV [71], BD ZH [119], SO [171] e TI [118] chiedono termini transitori unificati e corsi di ripetizione obbligatori per tutte le autorizzazioni speciali. SGCI [56], ecoswiss [60], UPSA [95] e FSD [111] chiedono di prevedere, nel periodo di transizione dalla legislazione previgente alla nuova legislazione concernente le autorizzazioni speciali nei disegni di regolamenti ancora da elaborare per l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 7, soluzioni pragmatiche e a basso costo per la conversione delle autorizzazioni speciali preesistenti.

BD ZH [119] chiede che venga abrogata la limitazione temporale delle autorizzazioni speciali per l’impiego agricolo di prodotti fitosanitari. ASD [133] ritiene che i droghieri titolari delle previgenti autorizzazioni generali per il commercio dei veleni dei tipi C e B possano continuare a svolgere le loro attività nell’ambito della nuova legislazione, fatte salve le eventuali eccezioni previste dall’articolo 6.

Cpv. 1

BL [36], SSIV [71], BD ZH [119], SO [171] e TI [118] chiedono di modificare il capoverso 1 come segue: “Le autorizzazioni speciali per l’impiego di fluidi refrigeranti ai sensi della previgente ordinanza sulle sostanze restano valide fino al 31 dicembre 2006.” In un settore come quello dei fluidi refrigeranti, che negli ultimi anni ha subito notevoli sviluppi, si rende necessaria una formazione periodica degli esperti. SZ [101] e UK [172] chiedono la seguente modifica: “Le autorizzazioni speciali per l’impiego di fluidi refrigeranti, ai sensi dell’ordinanza sulle sostanze, restano valide per cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.”

Cpv. 2

SH [22] e GL [47] chiedono (fatta salva la modifica dell’art. 6 cpv. 4) la seguente modifica della lettera b: “illimitatamente, se il titolare ha frequentato con successo un corso sui veleni relativo ai prodotti per la protezione del legno ai sensi della previgente legislazione sui veleni.” BL [36], SSIV [71], SZ [101], AR [120], SO [171] e UK [172] chiedono di sostituire nella lettera b l’espressione “un’autorizzazione generale per il commercio dei veleni o di un relativo libro dei veleni” con “un attestato d’esame sui veleni”. L’autorizzazione per il commercio dei veleni o il libro dei veleni sono intestati a un’azienda, finché essa soddisfa i presupposti, e rappresenta solo un’“istantanea” della situazione. Inoltre SZ [101] e UK [172] chiedono che anche la limitazione temporale sia