Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 55Fedlex · Rapporto sui risultati

fissata a 5 anni dall’entrata in vigore della legislazione. BD ZH [119] chiede la seguente precisazione della lettera b: “illimitatamente, se il titolare dispone di un attestato d’esame sui veleni ai sensi della previgente ordinanza sui veleni che...”.

Cpv. 3

SH [22] chiede che il capoverso 3 lettera a venga modificato come segue: “hanno frequentato con successo uno specifico corso sui veleni ai sensi della previgente legislazione sui veleni.”

Cpv. 4

Prométerre [31] chiede l’abrogazione di questo capoverso, motivato dal suo parere contrario al rinnovo degli attestati per l’autorizzazione speciale nell’agricoltura.

Cpv. 5

SH [22], BL [36], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], SO [171] e UK [172] ne chiedono la seguente modifica: “...l’autorizzazione generale E per l’uso di fumiganti ai sensi della previgente ordinanza sui veleni e...”

Art. 18 Entrata in vigore

Qualora per via degli sviluppi nell’UE (REACH) dovesse slittare l’entrata in vigore dell’intero pacchetto di ordinanze relative alla LPChim, BL [36], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120] e UK [172] chiedono l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni dell’ORRPChim non interessate dagli sviluppi UE. EMPA [84] chiede di rimandare l’entrata in vigore dell’ORRPChim al 1° luglio 2006 o di concedere all’industria elettronica un termine transitorio fino al 1° luglio 2006, affinché l’industria elettronica svizzera possa adeguarsi di pari passo con l’industria europea evitando così problemi onerosi.

Commenti agli allegati

1 Disposizioni per determinate sostanze

1.1 Composti organici alogenati

N. 11

GP [106] e WWF [167] osservano come questi divieti di produzione devono rimanere in vigore per gli impegni già assunti dalla Svizzera sottoscrivendo la Convenzione POP.

Lett. b

TI [118] vorrebbe introdurre dei valori limite per le impurità inevitabili.

N. 2

SO [171] chiede che venga consentita l’importazione di rifiuti contenenti composti organici alogenati in vista della loro eliminazione in impianti conformi allo stato della tecnica.

Cpv. 1 lett. b

EAWAG [127] chiede che sotto il numero 3 lettera d venga aggiunto che tali prodotti intermedi non possono essere trasportati.

Cpv. 2

EAWAG [127] ne chiede lo stralcio. Per SO [171] la sospensione del divieto d’impiego dei prodotti solo lavorati ulteriormente o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità dovrà rimanere in vigore al massimo fino a quando le sostanze e i prodotti in questione non saranno omologati in tutti gli Stati membri dell’UE.

N. 3

OW [14], BL [36], GL [47], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120] nonché SSIV [71] e UK [172] accolgono con favore il divieto del Mirex e Dicofol nonché la sospensione dell’eccezione per il lindano nei prodotti antiparassitari per sementi. GP [106] e WWF [167] accolgono con favore il divieto totale del Dicofol, il mantenimento del divieto di precursori dei POP come i composti 2,4,5-triclorofenossici e del pentaclorofenolo. Inoltre GP [106] e WWF [167] chiedono di inserire nell’elenco dei composti organici alogenati vietati le dibenzodiossine e i dibenzofurani alogenati (Convenzione POP). Chiedono anche che per motivi di sicurezza si sancisca che il trasporto di prodotti intermedi di cui alla lettera d è vietato.

1.2 Cloroparaffine a catena breve

TG [23], BL [36], GL [47], SSIV [71], AI [117], BD ZH [119] e AR [120] accolgono espressamente con favore le restrizioni all’impiego di cloroparaffine a catena breve.

GP [106], EAWAG [127], WWF [167], TG [23], BL [36], GL [47], SSIV [71], AI [117], BD ZH [119], AR [120], OW [14], ZG [46], SZ [101], SG [112], UK [172] e TI [118] chiedono di estendere le restrizioni d’impiego anche alle cloroparaffine a catena media.