Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 56Fedlex · Rapporto sui risultati

OW [14], BL [36], ZG [46], GL [47], SSIV [71], SZ [101], SG [112], AI [117], BD ZH [119], AR [120], UK [172] e TI [118] chiedono che il termine “sostanze per il trattamento dei metalli” venga definito nel testo dell’ordinanza come descritto nelle note esplicative.

1.3 Idrocarburi alogenati alifatici

OW [14], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120] e UK [172] accolgono con favore il rilevamento e la messa in evidenza dei divieti d’impiego per determinati idrocarburi alogenati alifatici in un nuovo allegato. BL [36] accoglie favorevolmente il divieto del cloroformio. TI [118] chiede un divieto di fornire il cloroformio a privati.

N. 3 cpv. 1

TI [118] vorrebbe precisare come segue l’indicazione riportata sull’imballaggio: “Destinato all’uso esclusivo in impianti industriali chiusi”.

1.4 Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

OW [14], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], AR [120] e UK [172] accolgono con favore che questo allegato sia stato recepito senza modifiche dall’Osost.

TI [118] chiede che tutte le sostanze ivi menzionate siano identificate con i relativi numeri CAS.

N. 6

SSIC [58] vorrebbe che al numero 62 capoverso 3 in luogo di una richiesta sia prevista una deroga per qualità minime come quelle impiegate nelle attività analitiche di laboratorio.

1.5 Sostanze stabili nell’aria

OW [14], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], AR [120] e UK [172] accolgono con favore che questo allegato sia stato recepito senza modifiche dall’Osost.

USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60] e UPSA [95] fanno presente che questo allegato non è conforme all’UE, oltre a comportare notevoli oneri anministrativi. UPSA [95] fa inoltre presente che vigilerà affinché l’esecuzione di questo allegato non comporti ostacoli al commercio.

TI [118] chiede che tutte le sostanze ivi menzionate siano identificate con i relativi numeri CAS.

1.6 Amianto

Swissmem [94] è d’accordo con le lievi modifiche apportate all’allegato.

N. 2

EAWAG [127] accoglie espressamente con favore che i divieti siano stati precisati rispetto all’Osost.

BD ZH [119], AR [120], EAWAG [127], BL [36], SSIV [71], SZ [101] e UK [172] accolgono con favore il mantenimento dell’esistente divieto totale dell’amianto nelle lettere a e b. AI [117], BD ZH [119], AR [120], SSIV [71], BL [36], SZ [101] e UK [172] accolgono con favore il nuovo esplicito divieto di esportazione di preparati e oggetti contenenti amianto di cui alla lettera c.

N. 3

TI [118] fa presente che allo stato attuale della tecnica l’amianto può oggi essere sostituito in tutti i suoi campi applicativi e che pertanto non sono giustificabili deroghe ai divieti. EAWAG [127] accoglie con favore la precisazione delle deroghe rispetto all’Osost.

Cpv. 2

SH [22], GL [47] e AI [117] chiedono di limitare la disposizione derogatoria agli oggetti d’antiquariato. In caso contrario, GL [47] e AI [117] chiedono l’abrogazione del capoverso 2.

SZ [101], BD ZH [119], AR [120], UK [172] e SG [112] ne chiedono lo stralcio.

Cpv. 3

SZ [101], BD ZH [119], AR [120] e UK [172] ne chiedono l’abrogazione.

Integrazione dell’allegato 1.6

BL [36], SSIV [71], SZ [101], UK [172], SO [171] e TI [118] chiedono che la INSAI venga incaricata di tenere un “catasto centrale dell’amianto”, nel quale siano registrati gli edifici in cui è nota la presenza di amianto debolmente agglomerato. Il catasto dell’amianto deve essere a disposizione sia degli organi esecutivi delle prescrizioni sulla protezione dei lavoratori sia dei servizi tecnici cantonali competenti per la protezione della salute della popolazione.