Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 57Fedlex · Rapporto sui risultati
1.7 Mercurio
N. 1
TI [118] vorrebbe introdurre dei valori limite per le impurità inevitabili.
N. 3
OW [14], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101, AI [117], BD ZH [119], AR [120], SO [171] e UK [172] accolgono con favore l’abrogazione delle precedenti deroghe per i prodotti fitosanitari nonché per gli apparecchi di misurazione e di regolazione.
N. 31
Cpv. 2
ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60], Swissmem [94] e UPSA [95] chiedono di aggiungere due nuove lettere: g. “Apparecchi medici”, h. “Strumenti di sorveglianza e di controllo”.
Swissmem [94] vorrebbe aggiungere un nuovo capoverso 2bis che reciti: “L’UFAFP emana in merito al capoverso 2 delle raccomandazioni sullo stato della tecnica destinate alle autorità esecutive.”
Cpv. 3
Per SO [171] la sospensione del divieto d’impiego dei prodotti solo lavorati ulteriormente o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità dovrà rimanere in vigore al massimo fino a quando le sostanze e i prodotti in questione non saranno omologati in tutti gli Stati membri dell’UE.
N. 32
Cpv. 1 lett. a
Per quanto attiene alle deroghe per i laboratori, BL [36], GL [47], OW [14], SSIV [71], SZ [101], SG [112], AI [117], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172], TI [118] e ZG [46] chiedono di vagliare la possibilità di vietare i metodi di analisi ormai obsoleti (COD, test rapidi per la determinazione di PCB e altri) che prevedono l’utilizzazione di reagenti a base di mercurio.
N. 4
Cpv. 2
OW [14], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120], SO [171] e UK [172] accolgono con favore la prevista estensione del divieto del mercurio agli impianti di elettrolisi. BL [36], SSIV [71], SZ [101], AR [120] e UK [172] chiedono che le disposizioni transitorie per l’impiego del mercurio in impianti per la produzione di cloroalcali mediante elettrolisi vengano integrate con una disposizione secondo cui il propretario dell’impianto è tenuto a evitare le perdite di mercurio in tali impianti in base allo stato della tecnica, e a fornire all’autorità cantonale a cadenza annuale un rapporto sul contenuto di mercurio nell’impianto. All’autorità cantonale deve essere concessa la facoltà di imporre oneri all’esercizio di impianti che utilizzano mercurio. EAWAG [127] chiede la seguente aggiunta: “I gestori di impianti di elettrolisi sono tenuti a fornire all’autorità ambientale competente un bilancio annuale del mercurio contenuto nell’impianto e nella loro produzione.” Inoltre suggeriscono di fare un riferimento al numero 34 dell’allegato 3.2 dell’OPAc, che per l’elettrolisi di cloruri alcalini indica la quantità di mercurio per unità di produzione che può essere immessa in un ricettore naturale.
1.8 Octilfenolo, nonilfenolo e alchilfenoletossilati
OW [14], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], UK [172], SSIV [71], BD ZH [119], AR [120] e TI [118] accolgono con favore le restrizioni d’impiego integrate e nuove e il raggruppamento delle disposizioni in un nuovo allegato. È sensato disciplinare l’impiego dell’octilfenolo e dei suoi prodotti di etossilazione analogamente al nonilfenolo e ai nonilfenoletossilati. Anche GP [106] e WWF [167] accolgono favorevolmente l’estensione all’octilfenolo, ma ritengono che il divieto debba essere esteso a ulteriori alchilfenoletossilati (specie ai nonilfenoletossilati e agli octilfenoletossilati). Coop [98] è d’accordo con l’introduzione del divieto delle sostanze summenzionate. Per USAM [115] le disposizioni di questo allegato si discostano dalla direttiva CE, e chiede pertanto con vigore che non vengano creati nuovi ostacoli al commercio e che ci si attenga alle prescrizioni della direttiva CE.
Per USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60] e UPSA [95] questo allegato si allontana di molto dalle disposizioni dell’UE; ne propongono perciò una versione rivista sul piano generale nella quale siano disciplinati esclusivamente il nonilfenolo ed i nonilfenoletossilati.
N. 1
EAWAG [127] chiede un nuovo titolo del seguente tenore: “Alchilfenoletossilati, in particolare nonilfenoletossilati, octilfenoletossilati, nonilfenolo e octilfenolo.” USVP [38] e ACIMA [40] chiedono di non usare il termine “alchilfenoletossilati” ritenuto fuorviante.