Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 59Fedlex · Rapporto sui risultati

notificare, anche in un tempo successivo nell’allegato dell’ORRPChim, le sostanze che nel sistema REACH vengono classificate come particolarmente pericolose nell’ambito della valutazione delle vecchie sostanze. Si suggerisce di accogliere le categorie PBT e vPvB nell’allegato 1.10 o in un nuovo allegato 1.15.

N. 2

BL [36], ZG [46], LU [66], SSIV [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], SO [171] e UK [172] accolgono con favore le restrizioni alla fornitura delle sostanze CMR e dei prodotti particolarmente pericolosi. BL [36], ZG [46], LU [66], SSIV [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172] e TI [118] vorrebbero esaminare se i prodotti della classe di tossicità 1* non rientrano più nella normativa a causa della nuova classificazione/etichettatura.

N. 21

OW [14], GL [47] e AI [117] accolgono con favore le restrizioni e i divieti previsti per la fornitura a privati. TI [118] accoglie favorevolmente il divieto di acquistare prodotti chimici pericolosi per privati, non conforme all’UE, per evitare distorsioni del mercato non sostenibili. SH [22], TG [23], BL [36], ZG [46], LU [66], SSIV [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119], AR [120], SO [171] e UK [172] chiedono che per gli stessi prodotti chimici per i quali vige il divieto di fornitura venga emanato nel numero 2 anche un divieto d’importazione per i privati. EAWAG [127] vorrebbe un divieto generale d’importazione di tali sostanze.

Cpv. 2

Ciba [51], SGCI [56], KVS [59] ed ecoswiss [60] chiedono di stralciare questa disposizione in quanto non conforme al diritto UE vigente.

Cpv. 3

Lett. a

GP [106] e WWF [167] sottolineano l’importanza di questa disposizione per la salvaguardia del livello di protezione della popolazione e in particolare del consumatore.

Lett. b

ecoswiss [60], SGCI [56], SKW [62], ACIMA [40] e FSD [111] fanno presente che il divieto di fornire biocidi tossici a consumatori finali privati esula da quanto prescritto dalla direttiva 98/8/CE. ecoswiss [60] e SKW [62] fanno rilevare in generale come il numero 21 dell’allegato 1.10 dell’ORRPChim stabilisca le restrizioni meramente sulla base del pericolo (hazard) senza prendere in considerazione la valutazione del rischio. Ciò è certamente comprensibile nell’ottica del principio precauzionale per i prodotti destinati al pubblico, ma non opportuno nel caso di determinate tipologie di prodotti.

N. 22

BL [36], SSIV [71], SZ [101], AR [120], SO [171], UK [172] e LU [66] suggeriscono di rivedere la disciplina concernente la fornitura di sostanze e preparati pericolosi a minorenni, e di restringerla eventualmente ai minorenni che impiegano tali sostanze e prodotti a titolo professionale o commerciale sotto la guida di una persona competente. KVS [59] riscontra una contraddizione fra questa disposizione e l’articolo 5, che sostanzialmente permette la fornitura ai minorenni che hanno avuto una formazione specifica, ma non impiegano tali sostanze e preparati a titolo professionale o commerciale. Coop [98] fa presente che la disposizione è gravosa e difficilmente comprensibile, sostenendo che un divieto di fornitura non sia giustificato in nessun caso. Inoltre la richiesta differenziazione fra minorenni che impiegano o meno tali sostanze a titolo professionale o commerciale è difficilmente attuabile nella pratica. GP [106] e WWF [167] evidenziano l’importanza di questa disposizione per la salvaguardia del livello di protezione.

Cpv. 1

KVS [59] chiede che nei cpv. 1 e 3 del numero 22 vengano definite le espressioni “forniti nell’ambito dell’attività professionale e commerciale” e “trattano nell’ambito dell’attività privata [sic!] o di quella artigianale”. TG [23] accoglie con favore il divieto di fornitura a minorenni, ma ritiene incomprensibile che tale divieto valga solo per la fornitura nell’ambito dell’attività professionale e commerciale. TG [23] chiede pertanto lo stralcio del passo: “né nell’ambito dell’attività professionale, né in quello dell’attività commerciale”. Inoltre TG [23] chiede un nuovo capoverso 4 del seguente tenore: “Se sussistono dubbi in merito all’età della persona acquirente, essa è tenuta a dimostrare la propria identità esibendo al fornitore un documento di riconoscimento.”

Lett. b

TI [118] chiede che vengano aggiunte le frasi di rischio “R 45, R 46, R 49, R 60 e R 61”.

Lett. e

USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60], KVS [62], UPSA [95], Lonza [116] e VSSI [149] chiedono di sostituire “R 50 e R 53” con “R 50/R 53”.