Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

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Cpv. 3

TI [118] vorrebbe che la disposizione valga solo per i minorenni che non si trovano sotto la guida di una persona adulta competente. KVS [59] chiede che nei cpv. 1 e 3 del numero 22 vengano precisate le espressioni “forniti nell’ambito dell’attività professionale e commerciale” e “trattano nell’ambito dell’attività privata [sic!] o di quella artigianale”.

N. 3

Cpv. 3

VSSI [149] chiede di sostituire il termine “benzina” con “carburanti” per tenere debitamente conto di tutti i carburanti noti.

1.11 Sostanze liquide pericolose

BL [36], SSIV [71], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172], OW [14], GL [47] e TI [118] accolgono esplicitamente con favore le disposizioni poiché contribuiscono a prevenire i casi d’intossicazione mediante oli per lampade, verificatisi in passato specialmente nei bambini.

N. 1

SH [22], BL [36], LU [66], SSIV [71], SZ [101], AR [120], SO [171] e UK [172] chiedono un’estensione a sostanze e preparati liquidi “pericolosi per l’ambiente”. SH [22] propone il seguente adeguamento del testo: “Sono considerati sostanze e preparati liquidi pericolosi quelli contenenti una delle proprietà di cui all’articolo 3 capoversi 2-4 OPChim.”

1.12 Benzene

OW [14], TG [23], BL [36], GL [47], AI [117], AR [120] e SO [171] accolgono con favore i limiti più severi per il benzene in sostanze e preparati. OW [14], TG [23], BL [36], GL [47], AI [117], AR [120], SO [171], ZG [46], SSIV [71], SZ [101], SG [112], BD ZH [119] e UK [172] chiedono che si esamini criticamente la deroga per le benzine per motori e che si vagli la possibilità di abbassare i limiti, in considerazione della necessità di ridurre al minimo le sostanze cancerogene. Anche TI [118] critica il fatto che le disposizioni non garantiscono la necessità di minimizzazione e che esiste un’incompatibilità con la legge contro l’inquinamento atmosferico. Pertanto chiede una formulazione più restrittiva.

1.13 Nitroaromatici, ammine aromatiche e coloranti azoici

N. 2

OW [14], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120] e UK [172] accolgono con favore il divieto dell’immissione sul mercato di determinati nitroaromatici e ammine aromatiche nonché di un colorante azoico per la tintura di prodotti tessili e di cuoio.

N. 3 (nuovo)

USVP [38], ACIMA [40] e UPSA [95] chiedono che l’imballaggio di sostanze e preparati di cui al numero 2 capoverso 1 destinati solo a utilizzatori professionali debbano recare, in modo ben leggibile ed indelebile, un’apposita dicitura in due lingue ufficiali.

SGCI [56] ed ecoswiss [60] fanno notare che la direttiva 76/769/CEE richiede per l’etichettatura delle sostanze e dei preparati di cui all’allegato 1.13 numero 2 capoverso 1 una particolare dicitura: “Uso riservato agli utilizzatori professionali”. Data la scarsa rilevanza nella pratica, e al fine di evitare inutili avvertenze aggiuntive, sarebbe opportuno rinunciare a tale etichettatura specifica.

1.14 Di-μ-ossi-di-nbutilstannio-idrossiborano (DBB)

OW [14], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120] e UK [172] accolgono con favore il divieto dell’immissione sul mercato di DBB conformemente alle disposizioni dell’UE.

2 Disposizioni per gruppi di preparati e oggetti

2.1 Detersivi per tessili

VTS [68] ritiene che le disposizioni concernenti i prodotti ausiliari per la lavatura e la pulizia dei tessili siano in larga misura armonizzate alle prescrizioni comunitarie. Non ne risultano novità sostanziali per gli utilizzatori. SGCI [56], ecoswiss [60] e UPSA [95] osservano che l’allegato 2.1 è basato sulla proposta di regolamento CE del 4 settembre 2002 relativo ai detergenti. L’allegato 2.1 viene accettato a condizione che tale regolamento entri in vigore entro il 1° gennaio 2005 e che nell’allegato 2.1 siano presi in considerazione i necessari adeguamenti al regolamento definitivo. SKW [62] e FTS [70] ritengono che il recepimento anticipato del regolamento comunitario relativo ai detergenti sia sproporzionato. SRF [165] fa rilevare che si dovrebbe estendere l’etichettatura ai detersivi e ai prodotti di pulizia.