Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 61Fedlex · Rapporto sui risultati

N. 1

FTS [70] chiede che nel capoverso 2 siano eccettuati dal campo d’applicazione i prodotti usati in processi speciali di lavatura e pulizia nella fabbricazione e lavorazione dei tessili; quale alternativa, chiede che l’allegato 2.1 non sia applicabile ai processi di lavatura e pulizia nella fabbricazione e lavorazione dei tessili.

N. 22

Numerosi Cantoni (OW [14], BL [36], GL [47], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120], TI [118], ZG [46]) nonché SSIV [71], EAWAG [127], UK [172], GP [106] e WWF [167] accolgono con favore il mantenimento del divieto dei fosfati. OW [14], BL [36], GL [47], SZ [101], AI [117], BD ZH [119], AR [120], TI [118] nonché SSIV [71], EAWAG [127] e UK [172] accolgono con favore il divieto totale degli alchilfenoletossilati.

BL [36], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], TI [118] nonché SSIV [71], EAWAG [127] e UK [172] accolgono favorevolmente anche l’inasprimento dei requisiti di biodegradabilità dei tensioattivi, nonché l’estensione dell’obbligo di dichiarazione delle sostanze odorose. Ritengono che l’adeguamento immediato dell’ORRPChim al regolamento CE sui tensioattivi, in fase di preparazione, sia sensato. SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], UK [172] e TI [118] accolgono con favore il mantenimento della limitazione dell’EDTA. KVS [62] ritiene che nel momento in cui entra in vigore la presente ordinanza i divieti di cui al capoverso 1 lettere e-h debbano essere armonizzati con la legislazione comunitaria. È importante che a tale riguardo la Svizzera non prenda un’iniziativa individuale. Coop [98] fa presente che i divieti di cui al capoverso 1 lettere f-h esulano dai regolamenti comunitari vigenti e ritiene che ciò sia accettabile soltanto se si provvederà a un coordinamento delle scadenze con il regolamento vigente nell’UE.

N. 24

TI [118] vorrebbe che sull’etichettatura dei fosfati e dell’EDTA figurino i tenori precisi e non i valori percentuali. Ciò renderebbe molto più semplici le verifiche da parte degli organi esecutivi. SGCI [56], ecoswiss [60], UPSA [95] e M [65] chiedono di stralciare il capoverso 3 lettera c e di introdurre invece un obbligo di dichiarazione delle sostanze odorose, riportate nell’elenco degli ingredienti aromatici allergizzanti contenuto nel parere SCCNFP/0017/98 dell’8 dicembre 1999 del Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP), se la loro concentrazione è superiore allo 0.01 per cento in massa. Anche KVS [62] e Coop [98] chiedono che nel capoverso 3 lettera c venga inserito un valore di tolleranza di 100 ppm in analogia all’UE.

N. 3

KVS [62] e Coop [98] ne chiedono lo stralcio.

N. 4

M [65] chiede di fissare la data di entrata in vigore analogamente a quella della corrispondente direttiva CE.

2.2 Prodotti di pulizia

SGCI [56], ecoswiss [60], UPSA [95], Coop [98], SSIV [71], AR [120] e SKW [62] rimandano alle loro richieste e osservazioni relative all’allegato 2.1, che valgono per analogia anche per i prodotti di pulizia. VTS [68] accoglie con favore il fatto che ora sono considerati prodotti di pulizia soltanto i prodotti che dopo il loro impiego possono essere eliminati con le acque di scarico. Ciò costituisce un vantaggio per gli utilizzatori. EPFL [123] vorrebbe un divieto dei fosfati valido per tutti i prodotti di pulizia o almeno per i detersivi per stoviglie a mano e per i prodotti per lavastoviglie. SKW [62] e FTS [70] ritengono che il recepimento anticipato del regolamento comunitario relativo ai detergenti sia sproporzionato.

OW [14], BL [36], GL [47], SZ [101], AI [117], AR [120] nonché SSIV [71] e UK [172] accolgono favorevolmente il mantenimento del divieto dei fosfati e il divieto totale degli alchilfenoletossilati. SSIV [71], SZ [101] e UK [172] accolgono con favore il mantenimento della limitazione della concentrazione dell’EDTA.

N. 24

SRF [165] fa rilevare che si dovrebbe estendere l’etichettatura dei detersivi e dei prodotti di pulizia. TI [118] vorrebbe che almeno sull’etichettatura dell’EDTA figurino i tenori precisi e non i valori percentuali. Ciò renderebbe molto più semplici le verifiche da parte degli organi esecutivi. SGCI [56], ecoswiss [60], UPSA [95] e M [65] chiedono di stralciare il capoverso 3 lettera c e di introdurre invece un obbligo di dichiarazione delle sostanze odorose riportate nell’elenco degli ingredienti aromatici allergizzanti, contenuto nel parere SCCNFP/0017/98 dell’8 dicembre 1999 del Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP), se la loro concentrazione è superiore allo 0.01 per cento in massa. Anche KVS [62] e Coop [98] chiedono che nel capoverso 3 lettera c venga inserito un valore di tolleranza di 100 ppm in analogia all’UE.

N. 4

M [65] chiede di fissare la data di entrata in vigore analogamente a quella della corrispondente direttiva CE.