Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine
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d’impiego. SSIGA [19] chiede un divieto d’immissione sul mercato di tutte le vernici antivegetative contenenti biocidi ad eccezione di quelle a base di rame.
N. 5
SO [171] chiede di stralciare il capoverso 2 poiché la “ripresa gratuita” è già disciplinata dall’articolo 22 LPChim.
2.5 Prodotti fitosanitari
OW [14], SZ [101], AI [117], AR [120], UK [172], BD ZH [119], SO [171], TI [118], ZG [46] e SSIV [71] accolgono con favore il recepimento delle prescrizioni per l’utilizzo dall’ordinanza sulle foreste. GR [99] e AI [117] chiedono che le limitazioni d’impiego di prodotti fitosanitari in zone di protezione delle acque debbano essere sancite obbligatoriamente nell’ORRPChim. Qualora l’ORRPChim non entrasse in vigore si dovranno apportare opportune modifiche all’Osost.
N. 11
Secondo APDP [16] deve rimanere possibile l’impiego di prodotti contro erbacce con semi volanti e stoloni, specialmente nelle siepi, ai margini di boschi, sugli spiazzi adibiti a deposito, sulle scarpate e le strisce verdi, nonché lungo le strade e i binari. Nelle foreste la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e la lotta contro il bostrico non devono essere limitate più di quanto sia stato fatto finora.
Cpv. 1 lett. e
OW [14], SZ [101], AI [117], AR [120], UK [172], BL [36], SSIV [71], FR [126], SO [171], GL [47], LU [66], ZG [46] e BD ZH [119] chiedono che l’impiego di prodotti fitosanitari sia generalmente vietato nella zona di protezione S2. LU [66], SO [171] e SSIV [71] propongono di fissare un adeguato termine transitorio e di prevedere il versamento di indennità al fine di evitare casi di rigore per le aziende interessate. BD ZH [119] vuole che nella zona di protezione adiacente sia consentito soltanto l’impiego di prodotti fitosanitari la cui non nocività sia comprovata nel caso specifico. OW [14], SZ [101], AI [117], AR [120], UK [172], BL [36], SSIV [71], FR [126], SO [171], GL [47] e AI [117] chiedono di disciplinare nell’ORRPChim le limitazioni d’impiego di prodotti fitosanitari nelle zone di protezione delle acque. TI [118] vorrebbe estendere il divieto addirittura alla zona S3.
Cpv. 1 lett. e
TG [23] chiede l’estensione “nelle zone S1 e S2 delle zone di protezione delle acque sotterranee...”
Cpv. 1 lett. f
OW [14], SZ [101], AI [117], AR [120], UK [172], BD ZH [119], SO [171], TI [118], BUW LU [139], ZG [46] e SSIV [71] accolgono favorevolmente l’estensione del divieto d’impiego nel bosco dalla zona S2 all’intera zona di protezione.
BUW LU [139] accoglie con favore anche il divieto d’impiego in una fascia larga tre metri lungo il margine del bosco e chiede che in questa sede andrebbe menzionato esplicitamente il divieto di principio dell’impiego di diserbanti nelle foreste. BL [36] chiede un riesame approfondito del divieto d’impiego nell’intera zona S del bosco, considerando nella valutazione il trattamento mirato di cataste di legna temporaneamente depositati in maniera decentrata nel bosco. AG [73] chiede che si scriva “nel bosco compreso il margine del bosco” invece di “nel bosco e in una fascia larga tre metri lungo il suo margine”. FFS [145] vuole per maggiore chiarezza che il divieto di prodotti fitosanitari nella zona S2 rimanga evidente nell’ORRPChim e che non si faccia solo riferimento all’OPAc. BS [166] non ritiene sensata l’estensione del divieto alla zona S3.
Cpv. 2
NE [74] vorrebbe che si parli di “croissance végétal”, altrimenti non è chiaro se vi sono compresi anche gli alghicidi. AI [117] chiede di rivedere il testo in modo tale che la disposizione abbia un senso sia nel linguaggio che nei contenuti. BL [36], LU [66], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], SO [171], UK [172] e TI [118] chiedono di estendere il divieto agli oggetti che emettono erbicidi.
Cpv. 3
OW [14], SZ [101], AI [117], AR [120], UK [172], BL [36], SSIV [71], FR [126], SO [171], GL [47], LU [66], ZG [46] e BD ZH [119] chiedono che l’impiego di prodotti fitosanitari sia generalmente vietato nella zona di protezione S2. LU [66], SO [171] e SSIV [71] propongono di fissare un adeguato termine transitorio e di prevedere il versamento di indennità al fine di evitare casi di rigore per le aziende interessate. BD ZH [119] vuole che nella zona di protezione adiacente sia consentito soltanto l’impiego di prodotti fitosanitari la cui non nocività è comprovata nel caso specifico.
Cpv. 4
CSF [3], LBBZ GR [10], LWA SH [11], LBBZ TG [20], SwissTabac [33], AgorA [39], LBBZ ZG [55], SGCI [56], ecoswiss [60], swissgranum [67], SPIA [87], ASETA [92], BE [107], USC [113], NW [173], TBV [130], ASF [144],