Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

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2.3 Solventi

OW [14], BL [36], GL [47], AR [120] e SSIV [71] accolgono con favore il recepimento dell’allegato dall’Osost. VTS [68] valuta positivamente soprattutto il mantenimento delle disposizioni relative ai solventi alogenati. SO [171] vuole che i prodotti contenenti quantità notevoli di solventi clorati debbano essere classificati in una classe di pericolosità che ne impedisca l’acquisto da parte di privati.

N. 51 cpv. 3

TI [118] chiede di stralciare “o incenerisce”.

N. 52

SO [171] chiede che si prescriva l’obbligo di ripresa a partire da 5 litri. Devono essere autorizzati a vendere solventi alogenati soltanto i commercianti di prodotti chimici per i quali anche la ripresa non costituisce un problema.

2.4 Biocidi

N. 1

OW [14], SO [171], ZG [46], BL [36], SZ [101], BD ZH [119], AR [120] nonché UK [172], SSIV [71] ed EAWAG [127] accolgono con favore il recepimento delle disposizioni relative ai prodotti per la protezione del legno dall’Osost.

N. 12

Cpv. 2 lett. a

OW [14], EAWAG [127], SO [171], ZG [46], BL [36], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120] e UK [172] accolgono favorevolmente la nuova restrizione per la fornitura di olio di catrame a privati.

Cpv. 3 e numero 13 cpv. 1

Per le FFS [145] questo divieto è troppo restrittivo. Il legno che contiene olio di catrame in percentuali superiori ai limiti consentiti dovrebbe poter essere impiegato nelle costruzioni non accessibili al pubblico. Non è ragionevole concedere deroghe solo per la costruzione di rotaie.

Cpv. 4

SH [22], TG [23], ACCS [24], LU [66], AG [73], BD ZH [119], EAWAG [127], SO [171], AR [120], AI [117], ZG [46], BL [36], SSIV [71], SZ [101], UK [172] e TI [118] ritengono che la formulazione “può essere fornito soltanto se è utilizzato per…” può in pratica dar adito ad abusi e malintesi. Anche l’utilizzatore deve avere degli obblighi e occorre perciò emanare un divieto d’impiego.

Cpv. 5:

SO [171] chiede di vietare in linea generale l’importazione del legno trattato, in quanto questa restrizione rende difficile l’esecuzione della presente ordinanza e il lavoro degli organi doganali.

N. 13 cpv. 2:

SH [22], GL [47] e AI [117] ne chiedono lo stralcio. Per SO [171] la sospensione del divieto d’importazione dei prodotti solo lavorati ulteriormente o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità dovrà rimanere in vigore al massimo fino a quando le sostanze e i prodotti in questione non saranno omologati in tutti gli Stati membri dell’UE.

N. 22

OW [14], EAWAG [127], SO [171], TG [23], ZG [46], BL [36], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120] e UK [172] accolgono con favore i divieti dell’arsenico e dell’organostagno in acque industriali, pitture e lacche.

EPFL [123] ritiene che il termine “triarylétains qui sont chimiquement liés” non sia univoco e ne chiede la precisazione. Lo stesso dicasi per il numero 23.

N. 42

AI [117], GL [47] e OW [14] chiedono che per quanto concerne il divieto d’importazione di vernici antivegetative per l’uso proprio ci si attenga all’Osost. EAWAG [127], SO [171], TI [118], AI [117], GL [47], ZG [46], BL [36], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119] UK [172], GP [106], WWF [167], TG [23], ACCS [24], LU [66], AG [73], SG [112] e AR [120] chiedono che, una volta abolito il divieto d’importazione conformemente all’Osost, il divieto d’immissione sul mercato delle vernici antivegetative contenenti triarilici dello stagno o arsenico venga integrato con un divieto