Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

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liquidi nelle zone di protezione delle acque sotterranee S2. BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], AR [120], UK [172] , TI [118] e BUW LU [139] accolgono favorevolmente nel capoverso 5 la trasposizione delle prescrizioni per l’utilizzo dall’ordinanza sulle foreste all’ORRPChim e l’estensione del divieto d’impiego nel bosco dalla zona di protezione S2 all’intera zona di protezione. BS [166] non ritiene sensata l’estensione del divieto d’impiego alla zona S3, in quanto ciò renderebbe impossibile lo spargimento della cenere di legno.

N. 332

Cpv. 1:

EAWAG [127] vorrebbe sostituire il capoverso 1 con la seguente formulazione: “Nella zona S2 di protezione delle acque vige un divieto generale di spargere liquami.” BUW LU [139] osserva in merito al capoverso 2 lettera b come si rendano necessari chiarimenti a causa delle definizioni differenti del termine “pascoli alberati” nella Svizzera francese e in quella tedesca. L’autorizzazione d’impiego dovrebbe essere concessa soltanto se la necessità è stata provata, ossia se viene presentata una perizia specifica.

BL [36] chiede un nuovo capoverso nel quale si specifichi che l’autorità cantonale può consentire lo spargimento di cenere ottenuta dalla combustione di legna allo stato naturale, in deroga al divieto di cui al numero 331 capoverso 5. Ciò deve tuttavia essere possibile soltanto se lo scopo di chiudere i cicli delle sostanze nutritive è un interesse ecologico prevalente, se sono soddisfatte le condizioni per l’omologazione di cui all’articolo 3 dell’OCon e la cenere di legno di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera b OCon viene omologata dall’Ufficio federale, oppure se sono rispettati i valori limite delle sostanze nocive di cui all’allegato 3 dell’ordinanza sul libro dei concimi.

N. 4

SO [171] chiede che il controllo di qualità spetti ai Cantoni o a un ente da loro incaricato. Essi devono provvedere affinché i parametri di cui al numero 221 capoverso 1 b-e siano esaminati almeno una volta l’anno e affinché i risultati relativi all’impianto vengano trasmessi all’UFAG e all’UFAFP. Le spese delle analisi sono a carico del detentore dell’impianto, indipendentemente dal fatto che il controllo dia adito o meno a una contestazione.

N. 5

SH [22], GL [47], AI [117] e BD ZH [119] chiedono di garantire che gli art. 7, 19 e 20 LPAc siano modificati nel momento dell’entrata in vigore dell’ORRPChim.

N. 51

Prométerre [31], AgorA [39] e IFELV [137] appoggiano il divieto di fornitura per i fanghi di depurazione a partire dal 1° ottobre 2006. SSIC [58] chiede l’armonizzazione del valore limite degli AOX con quello della direttiva sul materiale di scavo, che prescrive 0.1 g/t.

2.7 Prodotti disgelanti

OW [47], BL [36], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], AR [120], SO [171], UK [172] e TI [118] accolgono con favore il mantenimento della lista positiva dei prodotti disgelanti. FES [90] accoglie favorevolmente che d’ora in poi non si debbano più impiegare prioritariamente materiali abrasivi come la sabbia o la ghiaietta. TI [118] fa notare che le restrizioni d’impiego sono state allentate rispetto all’Osost.

N. 33

TI [118], EAWAG [127], BL [36], SSIV [71], SZ [101], SO [171] e UK [172] lamentano la mancanza di disposizioni relative alla ghiaia. Diversi partecipanti alla consultazione (TI [118], SSIV [71], SZ [101], SO [171], UK [172], EAWAG [127]) chiedono di rivedere le disposizioni appoggiandosi al numero 32 dell’Osost o a parti di essa.

Cpv.3

FES [90] chiede che l’impiego di prodotti disgelanti su strade, vie e piazze pubbliche sia conforme alle vigenti norme specifiche della VSS. I Comuni devono notificare al Cantone per conoscenza i loro dispositivi relativi ai servizi di manutenzione invernale delle strade comunali.

2.8 Pitture e lacche

N. 1

BL [36], LU [66], SSIV [71], SZ [101], BD ZH [119], AR [120], SO [171] e UK [172] chiedono di riferire i valori limite alla sostanza secca. EAWAG [127] chiede nel capoverso 1 un valore limite del cadmio dello 0.002 per cento in massa.

N. 2

OW [14], GL [47], SSIV [71], SZ [101], AI [117], UK [172], TI [118], BL [36], AR [120], EAWAG [127] e SO [171] accolgono con favore i divieti d’impiego del piombo e del cadmio in pitture e lacche.