Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/34: Ordinanze d'applicazione della nuova legge sull'assicurazione malattie · 52 pagine

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Art. 4 Basi di calcolo

111numero della popolazione residente dei Cantoni ë quello dell'uttimo censimento della popolazione residente media.

2La capacitä finanziariadei Cantoni ë determinata secondo gli indici dei corrispettivi anni, stabiliti giusta gli articoli 2-4 della legge federale deI 19 giugno 19591)concernente la perequazionefinanziaria tra i Cantoni.

3L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), in collaborazione con I'Amministrazione federale delle finanze, pubblica ogni volta neI mese di aprile gli importi massimi e minimi dei sussidi federali e cantonali per 1'annosuccessivo. /’-\

Art. 5 Richiesta dei sussidi federali

11Cantoni devono inoltrareall'UFAS entro il 31 gennaio, mediante I'apposito formulario, la distinta dei sussidi di riduzione previsti per I'anno corrente. Indicano all'UFAS le disposizioni di diritto cantonale sulle quali si basa il versamento di questi sussidi.

21Cantoni che riducono il loro sussidio secondo I'articolo66 capoverso 5 della legge devono comunicare all'UFAS la percentuale della riduzione contemporaneamenteall'inoltrodelladistintadi cui al capoverso 1. L'UFAS tiene conto di questa riduzioneal momento del versamento dei sussidi federali.

Art. 6 Versamento

1sussidi federali sono versati come segue:

a. 80% sulla base della distinta prevista all'articolo 5 capoverso 1, in tre rate

durante l'anno corrente;

b. i rimanentisussidi nell'annosuccessivo, di regola al piü tardi 3 mesi dopo il

ricevimento del conteggio finale,

1RS 613.1