Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/34: Ordinanze d'applicazione della nuova legge sull'assicurazione malattie · 52 pagine
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Ordinanza concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazionemalattie
deI 12 aprile 1995
11Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 66 e 96 della legge federale deI 18 marzo 19941) sull'assicurazione malattie (legge),
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Art. 1 Scopo
Ln presente ordinanza regola la ripartizione dei sussidi della Confederazione ai Cantoni, prevista nell'articolo66 della legge, e l'obbligodei Cantoni d'integrare questi sussidi con sussidi propri.
Art. 2 Sussidi della Confederazione e dei Cantoni
IL'importo massimo dellaquota di ogni Cantone risulta dalla ripartizione dell'intero sussidio della Confederazionesecondo la chiave di ripartizioneprevista neIl'articolo 3.
21sussidi integratividei Cantoni sono determinati in base agli importi massimi di cui al capoverso 1.
1RS ...; RU ... (FF 1994 I1231) 12.4.1995