Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/34: Ordinanze d'applicazione della nuova legge sull'assicurazione malattie · 52 pagine
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Art. 5 Riassicurazione
(art. 14 LAMaD
ILe casse malati e le federazioni di riassicurazione riconosciute ai sensi della LAMI che intendonocontinuare la riassicurazionesecondo la nuova legge devono inoltrare all'UFAS una domanda scritta d'autorizzazioneentro il 31 luglio 1995.
21contratti di riassicurazione o di garanzia e gli altri contratti esistenti stipulati tra
casse e riassicuratori devono essere adeguati al nuovo diritto entro il 31 dicembre0
1996
Art. 6 lstituzione comune
(art. 18 LAMaD
Entro il 30 settembre 1995, gli assicuratori devono presentare per approvazione al Dipartimento federale dell'interno (dipartimento) I'atto di fondazione dell'istituzione comune prevista nell'articolo 18 della legge e i regolamenti concernenti la sua gestione
Art. 7 Promozione della salute )
(art. 19 e 20 LJ\MaD
IL'istituzione prevista nell'articolo19 capoverso 2 della legge deve iniziarela propria attivitä aI piü tardi il 1'’ gennaio 1998. Gli assicuratori e i Cantoni comunicano aI dipartimento, entro il 31 dicembre 1996, se I'istituzioneë stata creata. Sottopongono al contempo al dipartimento to statuto dell'istituzione.
2L'istituzione deve comunicare per iscritto all'UFAS, entro il 30 giugno 1997, la proposta concernente il contributodi cui all'articolo20 capoverso 1 della legge. Se intende iniziare la propria attivitägiä neI 1997, la proposta va inoltrataentro il 30 giugno 1996. Alla proposta devono essere allegati un programma di attivitä e un preventivo che riveli la necessitä di questo contributo.