Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/64: Revisione della legge sui brevetti · 53 pagine
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Parte degli interpellati (BE, SO, TG, ZH, PES, PS, CFSB, ASSM, sc nat, FMH, SSGM, SGSG, SSC, IPS, PF, Uni ZH EZ, C.F., SSMI, SPIB, SBA, CENU, CNE, Med, WWF, DB, Basler Appell, Greenpeace, sag, swisscoalition, fcps, StopOGM, GenAu, SWISSAID, Blauen Institut, SQ, FPC, ASR, VKMB, BIO SUISSE) appoggia l'introduzione dell'obbligo di indicare la fonte nella revisione in corso della legge sui brevetti, adducendo considera zioni di natura etica e il bilancio positivo in materia di sviluppo sostenibile. Inoltre il ruolo di precursore internazionale è considerato proficuo per il know how e l'immagine dell'indu stria svizzera. IL PF ritiene che indicare la fonte non ponga problemi sostanziali, ma non è in grado di giudicare se il disciplinamento previsto permette di fatto un «access and benefit sharing». Alcuni propongono modifiche finalizzate sia a concretizzare sia a inasprire la norma. In particolare auspicano che il richiedente di un brevetto debba dimostrare anche il cosiddetto prior informed consent (PIC) e il benefit sharing. Inoltre, il richiedente dovrebbe dichiarare di non essere soggetto all'obbligo di indicare la fonte e confermare che le indi cazioni fornite sono complete e non esistono altri aventi diritto. Viene inoltre chiesto di e stendere l'obbligo di indicare la fonte al materiale di origine umana e di specificare il con cetto di «fonte». CENU chiede che venga indicata anche la fonte del sapere tradizionale sullo sfruttamento delle risorse genetiche. Inoltre propone di aggiungere all'articolo 26 una nuova causa di nullità per falsa indicazione della fonte. Viene poi chiesto che l'invenzione si fondi sulla risorsa genetica e sul sapere tradizionale, anziché ispirarsi semplicemente ad essi come previsto nel testo proposto. Si suggerisce inoltre di stralciare dall'articolo 49a la restrizione secondo cui l'invenzione deve fondarsi «direttamente» sulle risorse genetiche o sul sapere tradizionale. Al richiedente andrebbe pure negata la possibilità di dichiararsi al l'oscuro in merito alla fonte. Infine, all'articolo 3 andrebbe inserito un nuovo capoverso 4 sulla specificazione, in analogia con la disposizione contenuta nel Codice civile (art. 726).
Gli altri partecipanti alla consultazione ritengono che soltanto una soluzione concertata sul piano internazionale faccia senso, per cui al momento si dicono contrari all'introduzione dell'obbligo di indicare la fonte (AG, AI, AR, BS, FR, LU, NE, SG, ZG, PPD, PLR, UDC, economiesuisse, SSIC, Interpharma, vips, FTI, HaBa, Centre Patronal, ASST, Uni NE, Uni GE, Uni ZH unitectra, FSA, LES, ACBIS, ACSOEB, AIPPI, ASCP, RA1, RA2, PA3, D.J., USC). Al posto di una normativa nazionale, PPD auspicherebbe un impegno della Svizze ra per concretizzare la richiesta sul piano internazionale. Gen Suisse osserva che un di sciplinamento svizzero si oppone all'armonizzazione con la legislazione europea. Altri (ZG, economiesuisse, Gen Suisse, Interpharma) ricordano che la normativa svizzera potrebbe risultare più severa o addirittura incompatibile rispetto a un disciplinamento uniforme sul piano internazionale (PLR). Alcuni ritengono che l'introduzione dell'obbligo di indicare la fonte indebolisca la competitività, la ricerca o la protezione brevettuale in Svizzera. Taluni temono un assottigliamento del margine negoziale della Svizzera sulla scena internaziona le, vale a dire un indebolimento della sua posizione negoziale. Qualcuno critica il concetto di sapere tradizionale e pertanto ritiene prematuro legiferare in materia. Altri giudicano la multa prevista all'articolo 81a AP LBI una sanzione ingiustificata nel diritto in materia di brevetto. Uno degli interpellati disapprova la natura puramente declaratoria dell'indicazio