Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/64: Revisione della legge sui brevetti · 53 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 28Fedlex · Rapporto sui risultati

Articolo 28a Effetti della modifica sull'esistenza del brevetto

Uni ZH – unitectra ritiene indispensabile specificare che la nullità retroattiva del brevetto non comporta il rimborso dei diritti di licenza già versati. Non essendo in grado di concre tizzare direttamente le invenzioni, gli atenei sono infatti tenuti a rilasciare licenze quanto prima. Anche SBA considera inattuabile il totale annullamento retroattivo del contratto per ché l'onere finanziario che ne conseguirebbe per i licenzianti potrebbe risultare eccessivo. Propone pertanto una soluzione che offra al titolare della licenza la possibilità di sciogliere il contratto per un grave motivo nel caso il brevetto concesso sia dichiarato nullo. Per fuga re le incertezze del diritto in merito ai contratti di licenza, anche AIPPI e PA6 propongono di prevedere che la decisione di nullità conferisca al titolare il diritto di disdire il contratto di licenza con effetto immediato.

RA1 giudica troppo rigido il disciplinamento proposto. Il titolare del brevetto dovrebbe ave re la facoltà di rinunciare ex nunc alla protezione brevettuale. La nullità rigidamente ex tunc creerebbe inoltre problemi poiché i suoi ulteriori effetti giuridici non sono del tutto chiari. Sorgerebbe inoltre la domanda perché non cessi ex tunc anche la protezione bre vettuale nel caso in cui gli emolumenti annuali non vengono versati. LES condivide tale parere e chiede di prevedere anche la rinuncia con effetto puramente irretroattivo. Propo ne quindi una versione formulata in tal senso.

AIPPI, PA3 e PA6 approvano la precisazione secondo cui un brevetto nullo decade ex tunc. PA3 giudica tuttavia infelice il riferimento alla «data del rilascio» poiché i diritti pos sono aver origine ancor prima del rilascio; suggerisce pertanto una formulazione analoga a quella utilizzata nella CBE, ossia «sin dall’origine». Anche ASCP e PA4 chiedono che il disciplinamento venga definito in considerazione della situazione giuridica nel periodo in tercorrente tra pubblicazione o deposito del brevetto e il suo rilascio. PA4 propone inoltre di modificare il tenore della disposizione poiché un brevetto dichiarato nullo non produce più alcun effetto.

W.J. J. ritiene necessarie alcune precisazioni in quanto il testo proposto non specifiche rebbe il principio applicabile («full contents» o «claimed contents»).

Articolo 121 Trasformazione della domanda di brevetto europeo

ASCP suggerisce di modificare l'articolo 121 capoverso 1 lettera c AP LBI formulandolo in modo analogo a quanto proposto per l'articolo 7 capoverso 3 AP LBI, al fine di garantire la parità di trattamento delle domande di brevetto nazionali e regionali in Svizzera.

Articolo 127 Limitazione della rinuncia parziale

PA4 ritiene che l'articolo 127 contrasti con il diritto dei titolari di un brevetto europeo di ri nunciarvi in ogni momento, anche nel corso di una procedura di opposizione o di ricorso. Inoltre la disposizione riguarderebbe la procedura europea, non quella svizzera.