Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/76: Modificazione della legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini · 57 pagine

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pubblico – non comporti nuovi costi. Anche il PLS pone condizioni; è tuttavia favorevole alla possibilità di agevolare l’introduzione del compenso nel settore della reprografia.

ZH, PSdL e PSS sono favorevoli all’introduzione di una tassa sugli apparecchi che vedono come uno strumento per sviluppare e migliorare il sistema forfetario di riscossione del compenso per la riproduzione di opere a uso privato. Le associazioni degli artisti e le società di gestione, SFP, SIMSA e le associazioni di categoria sono favorevoli all’introduzione di una tassa sugli apparecchi, che permetta di istituire un sistema di riscossione possibilmente efficiente che sgravi tanto gli utenti quanto le società di gestione da inutili oneri amministrativi.

4.3 Nuove eccezioni

Art. 22a Messa a disposizione di opere diffuse

SBKV, SIG, SSM, SSRS, USDAM approvano la disposizione proposta, poiché corrisponde al compromesso raggiunto con gli organismi di diffusione. Queste organizzazioni sottolineano tuttavia che non sono pronte a sostenere la proposta fino a quando la libertà contrattuale sarà mantenuta in altri campi. Anche il PLR sostiene questo punto di vista.

AG, FR e le altre organizzazioni che approvano la disposizione proposta (ASD, gli organi di diffusione svizzeri, DUN, Kirchen, GV, IG City Pool, Stampa Svizzera, SICTA, SRF, SSV, SwissBanking, Swisscable, Swisscom, UBCS, UTS) chiedono che il capoverso 2 sia stralciato. Ritengono che non rispecchi la pratica e provochi una incertezza del diritto poiché prevede una delimitazione delicata. Inoltre mantiene la necessità per gli organismi di diffusione di negoziare in numerosi casi contratti individuali. SRG rileva che il criterio non dovrebbe essere di sapere se la musica ha un ruolo accessorio o no, ma piuttosto se l’emissione è stata messa a disposizione senza modifiche quando è o è stata diffusa. UNIKOM propone di riformulare il capoverso 2 per autorizzare unicamente la messa a disposizione di emissioni musicali nella loro integralità e per non permettere né l’ascolto né il riconoscimento dei brani individuali.

Le altre organizzazioni (ASCA, ASDF, ASM, ASMP, AudioVision, DJ Tatana, IFPI, Impressum, Presse Romande, Suisa, SVMV, SVV, Swissfilm) respignono la disposizione nella sua integralità, poichè ritengono che sia ingiustificato privilegiare gli organismi di diffusione radiofonica, autorizzandoli a diffondere i loro programmi senza dover acquisire il diritto di messa a disposizione presso i titolari del diritto. Questa regolamentazione potrebbe avere effetti negativi sulla concorrenza poichè gli altri produttori audiovisivi dovrebbero, dal canto loro, continuare a acquisire i diritti per il tramite di contratti individuali. Questo trattamento privilegiato non troverebbe alcun fondamento nei trattati OMPI. Inoltre la gestione collettiva imporrebbe al titolare una limitazione sproporzionata dei suoi diritti. ASDF, AudioVision, SVV contestano in particolare l’argomento secondo cui questa disposizione servirebbe a fornire una base legale unificata con il diritto di diffusione, dato che la legge svizzera non prevede una licenza legale per la diffusione di