Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/76: Modificazione della legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini · 57 pagine

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Suissimage invece – come peraltro molte altre organizzazioni di titolari del diritto – accoglie favorevolmente il chiarimento come previsto nel rapporto esplicativo; si chiede però se nella legge non potrebbe essere esplicitato meglio.

Dal canto degli editori (FMP) vi è l’esigenza di limitare la possibilità di far allestire esemplari dell’opera da parte di terzi, a uso privato. Ciò dovrebbe essere consentito soltanto qualora l’allestimento non avviene a scopi commerciali o per raggirare il commercio di esemplari originali.

La questione dibattuta, ossia se per l’utilizzazione di opere per uso privato è ammesso ricorrere a una fonte illegale, non deve rimanere senza risposta secondo il parere dei gruppi direttamente interessati. Nell’interesse della certezza del diritto il legislatore deve trovarvi una risposta e non lasciarne l’interpretazione al giudice. Ma quale dovrebbe essere la risposta?

L’industria del divertimento e i gruppi a lei vicini chiedono un divieto generale dell’uso di fonti illegali (ASCA, AudioVision, BSA, DJ Tatana, GARP, IFPI, Impressum, MPA, SAFE, SIEA, SVV, Swissfilm). PSdL, PSS, GDS, le associazioni degli artisti (BFs, SBKV, SFP, SIG, USDAM, Suisseculture, ATI) e le società di gestione (Suisa, Suissimage, Swissperform [maggioranza dei membri]), sono invece del parere che un divieto di questo genere non debba intaccare la sfera privata, nella quale secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera a LDA è ammessa qualsiasi utilizzazione dell’opera. DUN, pur non esprimendosi su questa questione interpretativa, è tuttavia fondamentalmente contrario a qualsiasi limitazione per l’uso privato.

Secondo il diritto vigente, la registrazione di opere in reti aziendali interne a scopi informativi per i collaboratori o a scopi didattici è regolamentata da tariffe che si basano sulle licenze legali di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettere b e c in combinato disposto con l’articolo 20 capoverso 2 LDA. L’applicazione di queste licenze legali alla trasmissione elettronica di informazioni è tuttavia criticata. Contraria è la richiesta della Stampa Svizzera (editori e giornalisti), di limitare le licenze legali per la riproduzione di opere a uso privato ai supporti digitali nella sfera privata. A sfavore sono non solo gli utenti (AG, FR, ARGUS, BBS, CRUS, DUN, économiesuisse, CDPE, FER, Gastrosuisse, GRD, GV, Kirchen, CBU, Memoriav, UTS, SL, SRF, SSV, STS, ASD, SwissBanking, Swisscable, Swisscom) ma anche le maggiori organizzazioni di titolari del diritto (Action Swiss Music, AdS, ARF, Comedia, ProLitteris, BSVV, PpS, SSM, ASM, Swissculture, ATI). Respingono categoricamente qualsiasi modifica delle licenze legali, che andrebbe a minare la base legale delle tariffe, e richiedono che l’articolo 19 LDA sia completato. Ciò per chiarire che anche la trasmissione elettronica di informazioni rientra nell’uso privato ammesso, ma sottostante al diritto al compenso, se limitata all’ambito aziendale o scolastico interno.

L’industria del divertimento richiede diverse misure per arginare la licenza legale per la riproduzione a uso privato (ASMP, AudioVision, GARP, IFPI, MPA, ProCinema, SAFE, SFA, SIEA, SVMV, SVV). Pertanto sono avanzate proposte per circoscrivere la definizione di uso privato e scolastico (art. 19 cpv. lett. a e b LDA). Inoltre non dovrebbe più essere