Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/76: Modificazione della legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini · 57 pagine

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consentito riprodurre opere audiovisive nonchè supporti audio e audiovisivi a scopo di informazione interna e documentazione (art. 19 cpv. 1 lett. c LDA) (AudioVision, GARP, ProCinema, SAFE, SFV, SVV). La possibilità di far allestire riproduzioni per l’uso privato da parte di terzi (art. 19 cpv. 2 LDA) deve essere limitata al campo della reprografia. Infine nell’ambito dell’uso privato dovrebbe essere ammessa soltanto l’utilizzazione di opere che non serve nè direttamente nè indirettamente a scopi commerciali (FBZ, Swissfilm).

Suissimage richiede inoltre che i limiti contenuti all’articolo 19 capoverso 2 LDA siano completati per la riproduzione di opere al di fuori della cerchia privata. Così la riproduzione completa o quasi completa di un’opera audiovisiva non dovrebbe essere ammessa fintanto che è proiettata nelle sale cinematografiche svizzere.

Art. 19 cpv. 3 Limiti dell’uso privato

Suisa e Swissperform propongono di estendere il divieto di riproduzione completa di esemplari d’opera disponibili in commercio (art. 19 cpv. 3 lett. a LDA) alla trasmissione elettronica di opere. Al di fuori della cerchia privata non solo dovrebbe essere inammissibile copiare interi libri, CD o DVD, ma dovrebbe anche essere vietato riprodurre integralmente opere offerte via commercio elettronico.

Anche la proposta delle associazioni degli artisti e delle società di gestione si riferisce all’articolo 19 capoverso 3 LDA, e chiede una delimitazione diversificata per l’uso privato rispetto all’utilizzazione di fonti illegali (vedi commenti ad art. 19 cpv. 2).

BS fa notare che la seconda frase di questa disposizione dovrebbe essere stralciata nel caso di introduzione di una tassa sugli apparecchi.

4.2 Il sistema di compensi per la riproduzione per uso privato

4.2.1 Osservazioni generali

VD e ZG sono favorevoli a arginare l’obbligo di compenso per la riproduzione a uso privato rispetto al diritto in vigore.

4.2.2 Osservazioni sui singoli articoli

Art. 20 cpv. 1 Compenso per l’uso privato

ZG, PLR, DUN, Kirchen, SICTA e SWINOG sono contrari a una generalizzazione del principio, secondo cui la riproduzione di opere per uso proprio e privato deve essere soggetta a compenso. Le copie di opere per uso proprio e personale dovrebbero rimanere esenti da compensi, se questi sono già inclusi in quelli sui supporti vergini. ZG desidera in particolare che la conversione in un altro formato sia esente da compensi. VD è favorevole a esentare da compensi la riproduzione a fini didattici.