Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/76: Modificazione della legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini · 57 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati

AG, FR, DUN, Kirchen, GV, SICTA, SRF, SSV, SwissBanking, Swisscable, UBCS, UTS sottolineano che è chiaro – secondo loro – che tale articolo comprenda il simulcasting. Per SRG sarebbe opportuno che il messaggio confermi esplicitamente che qualsiasi atto di simulcasting, se implica una riproduzione tecnica ed effimera, rientra nel campo di applicazione di tale disposizione.

Gli organismi di diffusione svizzeri sottolineano che questa disposizione riprende il compromesso raggiunto tra gli organismi di diffusione e gli artisti nel quadro della discussione sull’iniziativa parlamentare Lombardi, ma insistono sul fatto che si tratta nella fattispecie di un compromesso massimo per loro.

Per Suisa il messaggio dovrebbe inoltre precisare che da un lato l’eccezione di cui all’articolo 24a AP LDA non si applica agli host provider, poiché hanno un interesse economico e, dall’altro, che il cashing non è sempre temporaneo o accessorio. Suisseculture sottolinea che il commento dovrebbe astenersi dal qualificare gli atti di riproduzione che rientrano nel campo di applicazione dell’eccezione, dato che i procedimenti tecnologici sono in costante evoluzione.

SG è del parere che tale disposizione dovrebbe regolare anche la questione delle copie che gli organismi di diffusione devono allestire per l’autorità indipendente di esame dei ricorsi in materia di radio televisione.

Articolo 24b Riproduzione a fini di diffusione

I Cantoni AG e FR nonché PLR e numerose organizzazioni (Centre patronal, CVAM, DUN, Kirchen, GV, IG City Pool, SICTA, SIMSA, SRF, SSRSSV, SwissBanking, Swisscable, Swisscom, UBCS, UNIKOM, UTS, ATI) approvano la regolamentazione e il fatto che la gestione collettiva sia resa obbligatoria. Alcuni sottolineano che questa disposizione si deve applicare a tutte le forme di diffusione effettuate da un organismo di diffusione, compresi il simulcasting e il webcasting, e chiedono che l’espressione “con mezzi propri” sia interpretata in senso ampio per permettere l’outsourcing delle misure preparatorie a terzi. Propongono anche una chiarificazione precisando che l’articolo 4 non mette in causa la prassi tariffaria attuale con Suisa per la produzione di programmi radio e TV. SRG chiede inoltre che il capoverso 1 sia completato affinché si applichi anche alla riproduzione a fini di messa a disposizione di emissioni contenenti dischi, senza cui la soluzione proposta all’articolo 22a AP LDA non avrebbe l’effetto atteso.

Diverse organizzazioni (SBKV, SIG, SSM, SSRS, Suisseculture, USDAM) approvano questa disposizione poiché corrisponde al compromesso raggiunto con gli organismi di diffusione nel quadro della discussione sull’iniziativa parlamentare Lombardi. Precisano tuttavia che sosterranno tale proposta a condizione che sia mantenuta la libertà contrattuale negli altri campi. Suisseculture fa notare in particolare che con questa regolamentazione il diritto di riproduzione non sarebbe acquisito gratuitamente come