Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/76: Modificazione della legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini · 57 pagine
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supplemento al diritto di diffusione e che le tariffe in questione dovranno essere adattate (nel quadro dei limiti di cui all’articolo 60 LDA). Anche Suisa approva, ma insiste sull’importanza del fatto che per la riproduzione a fini di diffusione, sia dovuto un compenso.
La maggioranza dei membri di Swissperform approva questa disposizione poichè corrisponde al compromesso raggiunto tra SIG e gli organismi di diffusione. A loro avviso, è importante che sia limitata agli organismi di diffusione nel senso della LRTV come previsto al capoverso 3. I produttori di supporti audio invece respingono la disposizione che a loro parere non è richiesta dai trattati OMPI, che rappresenta una espropriazione e – dato che la riproduzione non è limitata nel tempo – che viola l’articolo 15 capoverso 1 lettera c della Convenzione di Roma. Sono disposti a immaginare una gestione del diritto di riproduzione soltanto se i titolari del diritto non subiscono alcuno svantaggio.
Per SFP la disposizione è accettabile soltanto se si applica il capoverso 3. La nozione di “musica non teatrale” dovrebbe essere definita e occorrerebbe chiarire in che misura è compresa la musica da film.
Diverse organizzazioni (ASCA, ASM, Impressum, Presse Romande) criticano in generale il rafforzamento del ruolo delle società di gestione e il fatto che tale gestione collettiva obbligatoria imponga una limitazione sproporzionata dei diritti d’autore.
ASDF, ASMP, AudioVision, DJ Tatana, IFPI, SVMV, SVV, Swissfilm respingono categoricamente questa disposizione avanzando gli argomenti seguenti:
∑ si tratta di una modifica non richiesta dalla ratifica dei trattati OMPI;
∑ favorizza unilateralmente gli interessi particolari dei radiodiffusori;
∑ equivale a una espropriazione dei produttori poichè toglie loro il diritto più importante,
vale a dire il diritto di riproduzione, pur essendo chiara la situazione giuridica e pur avendo il Tribunale federale confermato in due decisioni il diritto dei produttori di supporti audio per quanto concerne le registrazioni effimere;
∑ il rapporto esplicativo mostra l’intenzione del legislatore di procedere a una correzione
del prezzo imponendo la gestione collettiva obbligatoria e, in particolare, l’esigenza secondo cui il diritto può essere esercitato soltanto nell’ambito della tariffa di cui all’articolo 35 LDA (per la quale il 3% previsto dall’articolo 60 LDA è già quasi raggiunto). Ma il diritto svizzero non prevede il controllo del contenuto dei contratti privati;
∑ limitandosi a prevedere che la riproduzione deve essere distrutta non appena ha
soddisfatto il suo obiettivo e non richiedendo espressamente che sia temporanea, la disposizione proposta autorizza di fatto le riproduzioni durevoli. È così contraria al diritto internazionale che autorizza soltanto le riproduzioni effimere, in altri termini