Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/76: Modificazione della legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini · 57 pagine

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temporanee (vedi l’art. 11bis cpv. 3 della Convenzione di Berna e l’art. 15 cpv. 1 lett. della Convenzione di Roma);

∑ lo scopo delle riproduzioni non è definito in maniera sufficientemente chiara. Dato che

la diffusione di supporti audio disponibili sul mercato è sottoposta alla gestione collettiva obbligatoria in virtù dell’articolo 35 LDA, i produttori non possono concludere contratti e limitare così lo scopo della riproduzione; non esiste dunque uno scopo del contratto che possa informare sullo scopo della riproduzione. Ne consegue che le riproduzioni sono durevoli e contrarie al diritto internazionale;

∑ i contratti attuali esistenti con SRG e radio locali dimostrano che la questione delle

riproduzioni effimere può essere regolamentata mediante contratti individuali.

Art. 24c Utilizzazione da parte di disabili

AG, FR, LU, VD, PDC, PLR, PSS e un’ampia maggioranza delle organizzazioni (ARF, ARGUS, BBS, CBU, CDIP, Centre patronal, CVAM, CRUS, DUN, économiesuisse, les Eglises, FSA, GV, HEG GE, ProLitteris, SBKV, SBS, SBVV, SFP, SICTA, SIG, SIMSA, SRF, SSM, SRG, SSRS, SSV, Suisseculture, Suissimage, SWICO, SWINOG, SwissBanking, Swisscom, Swissperform, UBCS, UNIKOM, UPS, USDAM, USRT, UTS e VSIG) approvano la disposizione proposta.

SBS si esprime soltanto su questa disposizione e si dichiara particolarmente favorevole, pur proponendo alcuni miglioramenti redazionali. La disposizione proposta è conforme al mandato dell’articolo 8 capoverso 4 Cost. e all’articolo 2 capoverso 2 della legge sui disabili.

ARGUS propone che questa eccezione sia estesa al diritto di far vedere o ascoltare e FSA suggerisce che comprenda non soltanto il diritto di riproduzione, ma anche tutti i diritti esclusivi. Per SWINOG occorrerebbe autorizzare l’elusione delle misure tecniche quando è necessario per la riproduzione.

Anche economiesuisse e UPS approvano la disposizione, ma fanno notare che è necessario controllare che la sua applicazione non porti a abusi. Pur approvando la disposizione, SIMSA non vede perché la fabbricazione e la riproduzione per l’uso da parte di disabili debba avere luogo senza scopo lucrativo. In pratica i prodotti speciali sono fabbricati soltanto se generano un profitto. Inoltre la tariffa dovrà essere fissata in modo da evitare gli abusi.

L’industria audiovisiva (ASDF, AudioVision, SVV, Swissfilm) si dichiara aperta al principio di un accesso facilitato dei disabili alle opere e non si oppone a una tale eccezione, ma sottolinea che va tenuto conto degli altri diritti di utilizzazione dei titolari del diritto, in particolare la protezione contro la pirateria e la protezione dallo sfruttamento a ruota libera. Per questo motivo propone di sostituire il requisito della pubblicazione con la distribuzione e la messa a disposizione al fine di non pregiudicare la decisione del titolare sulla messa