Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/76: Modificazione della legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini · 57 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 20Fedlex · Rapporto sui risultati

in circolazione. Inoltre anche gli esemplari unici o isolati dovrebbero dare luogo a una remunerazione per tenere contro dei casi in cui è uso mettere in circolazione soltanto alcuni esemplari. Questa eccezione non dovrebbe inoltre poter essere invocata nei casi in cui si è alla ricerca di un profitto e dovrebbe escludere i programmi informatici (cfr. art. 19 cpv. 4 LDA).

Quanto a Suisa, pur accettando tale disposizione, si oppone per principio a una licenza gratuita quando sono confezionati esemplari isolati. È invece d’accordo per facilitare l’accesso a contenuti protetti, seppur non gratuitamente.

FSA e SIMSA contestano il requisito del capoverso 2 secondo cui non può essere seguito uno scopo lucrativo; FSA propone inoltre di prevedere una tariffa preferenziale.

Art. 38a Registrazioni d’archivio

VD, PST, PSS, ARF, CBU, Centre patronal, CVAM, SL, MEMORIAV, SBKV, SIG, SSA, SSM, STS, Suissimage, UNIKOM e USDAM approvano la disposizione proposta, ma diverse organizzazioni chiedono che sia estesa da un lato, a tutti gli archivi audiovisivi (come la Cinemateca svizzera, il Fotozentrum Winterthur, Memoriav, SL) e, dall’altro, ai diritti d’autore. Alcuni trovano che sarebbe più efficace se precisasse che le società di gestione possono concludere contratti vincolanti per i titolari del diritto non noti.

SRG e gli organismi di diffusione svizzeri (appoggiati da AG, FR, ASD, DUN, Kirchen, GV, SICTA, SRF, SSV, SwissBanking, Swisscom, UBCS, UTS) chiedono che la disposizione sia considerevolmente ampliata nel senso di una presunzione generale che preveda che tutte le produzioni diffuse, finanziate e prodotte da un radiodiffusore svizzero o a suo nome (produzione su richiesta) possano, già dopo 5 anni, essere ridiffuse o messe a disposizione secondo l’articolo 37 lettera e AP LDA. Questa presunzione dovrebbe anche comprendere la riproduzione a fini di diffusione e messa a disposizione su richiesta e le società di gestione dovrebbero poter concludere un contratto collettivo valido per tutti i titolari del diritto, compresi i non membri.

Anche Swissperform approva la disposizione, ma gli artisti interpreti e i produttori audiovisi preferiscono la formulazione che loro stessi hanno proposto al Consiglio federale nella lettera datata 2 settembre 2003. Gli organismi di diffusione, dal canto loro, auspicano una eccezione più ampia sotto forma di una presunzione che comprenda tutti gli archivi e anche i diritti d’autore. I produttori di supporti audio si oppongono.

SFP sostiene la proposta di Swisspermform di una nuova formulazione e chiede di migliorarne la redazione per precisare che non si tratta di registrazioni d’archivio qualsiasi, ma di opere audiovisive e altre opere che possono essere utilizzate durante un lungo periodo e alle quali hanno partecipato un gran numero di artisti interpreti.

ASM, Suisseculture e ATI riconoscono la necessità di una regolamentazione, ma respingono la forma proposta nell’avamprogetto poichè restano aperte numerose