Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/76: Modificazione della legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini · 57 pagine

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∑ non prevede alcun requisito di un interesse pubblico sufficiente e serve unicamente

interessi commerciali.

4.4 Rafforzamento dei diritti di protezione affini

4.4.1 Osservazioni generali

AG, FR, DUN, Kirchen, GV, SICTA, SRF, SSV, SwissBanking, Swisscable, UBCS e UTS respingono il rafforzamento massiccio dei diritti di protezione affini, in particolare l’introduzione di un diritto morale per gli artisti interpreti. Gli articoli 28 e seguenti CC sono a loro avviso sufficienti e non è necessario prolungare la durata dei diritti della personalità oltre la morte dell’artista. Essendo la questione del diritto morale strettamente legata a quella della trasmissibilità ex lege dei diritti al produttore, occorre – prima di introdurre un diritto morale per gli artisti interpreti – prevedere nel diritto svizzero la possibilità di rinunciare ai diritti superpersonali (nocciolo dei diritti morali) e introdurre la cessione ex lege dei diritti mediante un articolo sul diritto del produttore («Produzentenartikel»).

SRG constata che l’avamprogetto rafforza la protezione dei diritti di protezione affini e sottolinea che tale protezione a livello internazionale non è parallela a quella del diritto d’autore e avrebbe un altro fondamento. Di conseguenza, anche se le limitazioni e le eccezioni previste all’articolo 16 WPPT sono simili a quelle del WCT, ciò non significa che debbano essere identiche. Non esiste dunque alcuna restrizione che impedisca agli Stati membri di prevedere eccezioni e limitazioni più ampie per i diritti di protezione affini rispetto ai diritti d’autore.

Gli organismi di diffusione svizzeri fanno notare che fino a ora la trasmissione di programmi di radio e televisione via internet (“webcasting”) è assimilata alla radiodiffusione “tradizionale” ed è regolamentata mediante le tariffe relative ai diritti di diffusione. Nel caso di diffusione parallela (con, senza filo, simulcasting), non è dovuto alcun diritto supplementare. Questa posizione, accettata dalle società di gesitone e approvata dalla Commisione arbitrale, sarebbe stata rimessa in questione dall’industria discografica in occasione della presente revisione. Siccome l’avamprogetto di legge non si pronuncia sulla questione, sarebbe importante che confermi questo concetto approvato, prevedendo che queste utilizzazioni non possono dare luogo a veti che rendono impossibili le attività delle radio e delle televisioni svizzere su internet.

4.4.2 Osservazioni sui singoli articoli

Art. 33 Diritti dell’artista interprete

LU, Action Swiss Music, ASM, FSA, SBKV, SFP, SIG, SSM, SSRS, Suisseculture, UNIKOM, USDAM e ATI approvano le modifiche di questa disposizione e in particolare l’ìntroduzione del diritto di messa a disposizione. Suisseculture e FSA trovano tuttavia che sarebbe più logico menzionare tale diritto nella lettera a come facente parte del diritto di