Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/76: Modificazione della legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini · 57 pagine

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l’ultima frase del capoverso 2 sia stralciata, poichè gli artisti interpreti devono avere gli stessi diritti che il resto della popolazione in virtù del diritto costituzionale alla parità di trattamento. In effetti, anche se la giurisprudenza svizzera non riconosce il diritto di protezione post mortem dei diritti della personalità, è stato riconosciuto in alcuni casi ai parenti stretti un diritto proprio alla protezione della reputazione della persona deceduta. Inoltre gli eredi possono portare avanti un’azione legale già intrapresa dall’artista mentre era ancora in vita. La ratifica del WPPT da parte della Svizzera non deve portare a un indebolimento della posizione degli artisti nell’ambito della pubblicità. Anche PSS, Suisseculture, Suissimage, Swissperform e ATI approvano e chiedono di stralciare la seconda frase del capoverso 2, poiché diverge da quella del WPPT.

AG, FR, PLS, PLR, UDC, ASD, Centre patronal, CVAM, DUN, économiesuisse, Kirchen, FER, GV, SICTA, SIMSA, SRF, SRG, SSV, SWICO, SwissBanking, Swisscom, UBCS, UPS, USRT, UTS e VSIG ritengono superfluo riconoscere nella LDA i diritti morali particolari degli artisti interpreti. Per queste organizzazioni, il riferimento agli articoli 28 e seguenti CC è sufficiente per soddisfare i requisiti del WPPT. In ogni caso occorrebbe almeno stralciare la seconda frase del capoverso 2.

Per VD e diverse organizzazioni (ALAI, ASM, GDS, FSA), questa disposizione è problematica poiché la relazione tra la protezione dei diritti morali e quella di diritti della personalità non è chiaramente regolamentata, in particolare per quanto concerne la relazione tra la morte dell’artista e la durata prevista all’articolo 39 AP LDA. Secondo l’opinione generalmente ammessa, i diritti della personalità si estinguono con la morte. Ma un diritto fondato sull’articolo 28 CC, della stessa durata dei diritti patrimoniali – oppure oltre la morte della persona in questione – sarebbe contradditorio. Per risolvere questo problema è proposto di riprendere la formulazione dell’articolo 5 capoverso 1 WPPT.

SRG chiede che sia inoltre ripresa la formulazione dell’articolo 5 capoverso 1 WPPT secondo la quale questo diritto non si applica “quando il modo di utilizzazione dell’interpretazione o dell’esecuzione impone l’omissione di questa menzione”. Inoltre propone di aggiungere che l’artista può non esercitare i suoi diritti, che può rinunciarvi definitivamente per contratto e raccomanda di far uso della possibilità prevista all’articolo 22 capoverso 2 WPPT che permette di applicare la protezione unicamente alle prestazioni offerte dopo l’entrata in vigore del trattato.

BE propone che la protezione dei diritti morali possa essere ottenuta mediante le azioni previste agli articoli 61 e seguenti LDA e il PPD raccomanda che la protezione dei diritti morali sia limitata al minimo richiesto dal WPPT.

Art. 35 Diritto a un compenso per l’utilizzazione di supporti audio e audiovisivi

ATI approva la disposizione proposta, ma chiede che sia chiaramente stabilito che si applica anche agli esemplari messi in circolazione mediante servizi di scarimento (“download services”). Al contrario AudioVision, ASDF, SVV e Swissfilm respingono l’estensione dell’articolo 35 LDA ai supporti audio e ai videogrammi messi a disposizione