Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/76: Modificazione della legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini · 57 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 25Fedlex · Rapporto sui risultati
poiché questi esemplari messi a disposizione su internet non sarebbero paragonabili a quelli sul mercato. Potrebbero essere stati messi a disposizione con uno scopo diverso dalla vendita di esemplari (a es. unicamente per la promozione). L’estensione del capoverso 1 non sarebbe dunque giustificata e questa disposizione dovrebbe essere mantenuta nella sua forma attuale.
ASMP, IFPI, SBKV, SFP, SIG, SSM, SSRS, Suisseculture, USDAM e ATI approvano la modifica proposta, ma chiedono che l’articolo 35 LDA sia precisato in modo che comprenda chiaramente soltanto le forme tradizionali di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico e non si applichi alla messa a disposizione su internet, che è un diritto esclusivo e non può essere ridimensionato a un mero diritto al compenso. Lo scopo è di adattare al meglio l’articolo 35 al WPPT e di consentire alla Svizzera di ratificare il WPPT senza dovere emettere riserve all’articolo 15 LDA.
AG, FR, DUN, Kirchen, GV, SICTA, SRF, SSV, SwissBanking, Swisscable, UBCS e UTS danno per scontato che questo articolo comprenda anche il simulcasting, il quale in quanto forma speciale di (radio)diffusione deve rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 35 LDA. Secondo loro né i produttori, né gli artisti potrebbero dunque far valere un diritto esclusivo.
Per ASMP, IFPI e SFP le modifiche proposte sono insufficienti e il testo della disposizione deve essere riformulato affinché i produttori abbiano un diritto originario proprio.
SBKV, SIG, SSM, SSRS, USDAM approvano espressamente lo stralcio del capoverso 4 mentre AG, FR, ASD, gli organismi di diffusioni svizzeri, DUN, Kirchen, GV, SICTA, SRF, SRG, SSV, SwissBanking, UBCS e UTS si oppongono poiché sarebbe di beneficio soltanto degli artisti dei Paesi che non accordano una protezione simile a quella degli artisti svizzeri. SRG presenta la stessa proposta di riserva all’articolo 15 WPPT.
Swissperform approva il capoverso 1, ma insiste sul fatto che deve essere chiaramente stabilito che il diritto di messa a disposizione è un diritto esclusivo e che soltanto la diffusione e le altre forme di comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 15 WPPT, rientrano nel campo di applicazione del diritto al compenso. I suoi membri, loro stessi organismi di diffusione, esigono invece che sia chiarito che tutte le attività di diffusione, compresi simulcasting e webcasting, siano comprese dal diritto al compenso di questa disposizione. I produttori chiedono che il diritto alla remunerazione sia riconosciuto a loro nome e non più sotto forma di partecipazione, come previsto al capoverso 2. Chiedono inoltre il riconoscimento di un diritto esclusivo che comprenda non solo i servizi su richiesta ma anche lo streaming (webcasting). Gli artisti interpreti e i produttori approvano lo stralcio del capoverso 4. Gli organismi di diffusione invece chiedono il suo mantenimento.
Art. 36 Diritti del produttore di supporti audio e audiovisivi