Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/76: Modificazione della legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini · 57 pagine
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SFP e UNIKOM approvano senza commenti la modifica proposta. Anche SMP e IFPI l’approvano, ma considerano che il diritto di messa a disposizione previsto dal WPPT non sia sufficiente e chiedono che la lista dei diritti del produttore sia ampliata con:
∑ un diritto di riproduzione ampio paragonabile a quello dell’articolo 2 della direttiva e
comprendente tutte le riproduzioni dirette o indirette, temporanee o durevoli, complete o parziali;
∑ un diritto esclusivo di locazione e prestito, poiché l’eccezione prevista originariamente
dal TRIPS e ripresa dal WPPT, che autorizza un diritto al compenso, non sarebbe più al passo con la situazione attuale e soltanto la Svizzera e il Giappone non dispongono ancora di un diritto esclusivo. Un diritto esclusivo dovrebbe essere formulato in modo compatibile a livello europeo e potrebbero essere pensate differenziazioni per tenere conto di alcuni ambiti (biblioteche). Il diritto di locazione e di prestito dovrebbe essere formulato in quanto diritto indipendente dal diritto di distribuzione e il messaggio dovrebbe precisare che il principio dell’esaurimento non è applicabile;
∑ un ampio diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, come nel diritto francese, che
comprenderebbe il diritto di messa a disposizione come sottocategoria. Ciò eviterebbe in futuro difficoltà di delimitazione quando le registrazioni sono utilizzate su reti elettroniche e permetterebbe di comprendere non soltanto i servizi su richiesta ma qualsiasi forma di servizio on line, come a esempio i servizi “near on demand” oltre al webcasting e il simulcasting. Queste due ultime attività non dovrebbero tra l’altro essere interpretate come rientranti nel campo di applicazione della radiodiffusione classica, ma come forme autonome di comunicazione attraverso reti informatiche e l’articolo 35 LDA dovrebbe precisarlo. Occorrerebbe inoltre che il messaggio precisi che il diritto di comunicazione non è suscettibile di esaurimento e che si tratta di un diritto che comprende due azioni diverse, ossia non solo l’offerta, ma anche la trasmissione.
Anche ASDF, AudioVision, MPA, SVMV e SVV chiedono l’introduzione di un diritto esclusivo di locazione e prestito.
SRG accetta il miglioramento proposto della protezione dei produttori soltanto se la messa a disposizione su richiesta degli organismi di diffusione di emissioni contententi dischi è sottoposta alla gestione collettiva conformemente all’articolo 22a AP LDA con le migliorie auspicate.
Swissperform approva; i produttori di supporti audio chiedono diritti esclusivi che vanno oltre la lettera b e la precisazione del diritto di riproduzione. Gli organismi di diffusione possono accettare questa disposizione soltanto se gli articoli 22a, 24b e 38a AP LDA sono adottati.
Art. 37 Diritti degli organismi di diffusione