Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/76: Modificazione della legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini · 57 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 27Fedlex · Rapporto sui risultati
SRG, UNIKOM, SICTA e SFP approvano la modifica proposta. A eccezione dei produttori di supporti audio, anche la maggioranza dei membri di Swissperform approva questa disposizione. Suisa invece si oppone al riconoscimento di un diritto di messa a disposizione per gli organismi di diffusione, poiché questa protezione non è ancora prevista a livello internazionale e chiede lo stralcio della lettera e dell’articolo 37 AP LDA. Swisscom si rammarica che non sia sottoposto alla gestione collettiva obbligatoria.
Art. 69 Lesione di diritti di protezione affini
AG, FR, ASD, DUN, Kirchen, GV, SRF, SRG, SSV, SwissBanking, UBCS e UTS chiedono che le lettere e ed ebisdel capoverso 1 siano stralciate. L’ultima norma penale servirebbe a imporre il riconoscimento dell’artista inteprete e non solo a punire l’indicazione di un falso nome. Tuttavia anche le organizzazioni di artisti interpreti non riescono a accordarsi su chi va riconosciuto in quanto artista interprete. Ciò porterebbe a una criminalizzazione del procedimento di produzione e di organizzazione degli spettacoli mentre finora non si sono verificati conflitti in questo ambito. In seno a Swissperform gli organismi di diffusione chiedono di stralciare la lettera ebis. Suisa chiede lo stralcio di “oppure un’emissione” nella lettera eter. BS propone di adattare la formulazione della lettera ebisper accordarla con l’articolo 68 LDA. Swisscom respinge le modifiche proposte.
ASDF, AudioVision, IFPI e SVV chiedono che la norma penale sia adattata all’introduzione di un diritto esclusivo di prestito e locazione.
4.5 Protezione delle misure tecniche
Art. 39a cpv. 1 Protezione delle misure tecniche
Diversi partecipanti alla consultazione chiedono lo stralcio (IFPI, MPA und Swissfilm) dell’articolo 39a capoverso 1 AP LDA o avanzano proposte concrete (AudioVision, GARP, ProCinema, SAFE, SFV, SVV), adducendo che i limiti della protezione delle misure tecniche si deducono già dal collegamento con la protezione dell’opera. Sono inoltre avanzate richieste di precisazione (SAV, Swissperform), verifica (SRG), una legittimazione attiva dell’utente di misure tecniche (AudioVision, GARP, ProCinema, SAFE, SFV, SVV), un diritto alla migrazione di dati (HEG GE, ISDC, SIUG, AAS, Wilhelmtux) e modifiche formali (GDS, SFP). È considerato problematico collegare la durata della protezione contro l’elusione di misure tecniche con la durata di protezione dell’opera, dati i tempi diversi di estinzione dei diritti sull’opera (AIPPI, PLP, SIUG, Wilhelmtux).
Art. 39a cpv. 2 Descrizione delle misure tecniche
BS, IFPI e SAV chiedono una esplicita limitazione della protezione a misure tecniche “efficaci”. SAV chiede inoltre che il messaggio chiarisca che con la legittimazione attiva del titolare di licenza esclusiva si va oltre gli standard minimi dei trattati OMPI e chiede l’armonizzazione con la revisione parziale della legge sui brevetti. SWINOG chiede lo stralcio di “[...] la distorsione o qualsiasi altra trasformazione [...]” e l’aggiunta di “Sono