Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/76: Modificazione della legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini · 57 pagine
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Rispetto a ciò in alcuni pareri è richiesto lo stralcio. I motivi sono diversi. Gli uni ritengono che si priverebbe di significato la protezione delle misure tecniche, il che è incompatibile sia con i trattati OMPI sia con la direttiva europea sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (di questo parere: UDC, AudioVision, ASMP, BSA, DJ Tatana, GARP, MPA, Pro Cinema, Stampa Svizzera, SAFE, SFV, SIEA, SSV, SVMV, SVV, Swissfilm). Altri invece chiedono lo stralcio poiché questa disposizione, in caso di passaggio a un nuovo sistema si allontana dal compenso collettivo e si sposta verso una gestione individuale dei diritti mediante DRMS (SGV, SWICO, VSIG e VSRT).
AG, FR, BBS, CRUS, DUN, CDPE, Gastrosuisse, GRD, GV, HEG GE, KF, Kirchen, CBU, Memoriav, UTS, SL, SRF, SSV, STS, SwissBanking, Swisscable sono del parere che nonostante l’eccezione di cui al capoverso 4, alle opere che non godono di una protezione ai sensi del diritto d’autore può essere consentita una protezione tecnica mediante il concetto di divieto fondamentale di elusione. Respignono dunque la disposizione nella sua forma attuale. Nella stessa ottica va letto il parere di FRC.
Per UNILU l’eccezione porta a un conflitto tra diritto e applicazione del diritto.
In alternativa all’eccezione di cui al capoverso 4 sono avanzate diverse proposte, quali il diritto d’azione legale, (ASCA) un sistema di accordo volontario e di mediazione in caso di non accordo nonché una limitazione alle eccezioni nell’interesse pubblico (AudioVision, GARP, IFPI, MPA, ProCinema, SAFE, SFV, SVV, Swissfilm).
Biblioteche e archivi sostengono che anche una migrazione di dati per il mantenimento di opere sia da considerare come un’utilizzazione legalmente autorizzata ai sensi del capoverso 4 (BBS, CBU, Memoriav).
Diversi rappresentanti dei titolari del diritto ritengono un divieto completo non implementabile e problematico dal punto di vista della protezione dei dati e si dicono favorevoli a consentire in generale atti per uso privato – anche nel caso di fonti illegali – e a prevedere un compenso proporzionato (Action Swiss Music, AdS, ARF, Comedia, PpS, SBKV, USS, USDAM, SSM, Suisseculture, Suissimage, ASM, ATI). Anche PSS è di questo parere. D’altronde si dovrebbe poter attendere da scuole e aziende che allestiscano copie a fini didattici o informativi usando esclusivamente esemplari legali d’opera. SBKV, USS, USDAM e PSS propongono dunque di non autorizzare la riproduzione di esemplari illegali d’opera al di fuori dell’ambito privato.
La proposta di économiesuisse è invece più limitata. Secondo questa associazione l’eccezione di cui al capoverso 4 per l’uso privato va limitata a quei casi in cui le misure tecniche nei confronti di un consumatore non sono state dichiarate.
AIPPI, GDS, SAV, SFP propongono invece modifiche formali, come a esempio l’eccezione di divieto di elusione al posto di una “non esecuzione”.