Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/76: Modificazione della legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini · 57 pagine
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LDA) e per la decodificazione di programmi informatici (art. 21 LDA). GE fa notare che la versione francese comprende erroneamente tutti gli esemplari d’opera disponibili in commercio.
Per JU il divieto non è trasparente poichè gli interessi dei titolari del diritto sono già presi in considerazione mediante la tassa sui supporti vergini e la prevista tassa sugli apparecchi.
Stampa Svizzera vuole che sia chiarita in questo contesto la questione della rassegna stampa digitale.
Per Suisa non è chiaro se “completo” ai sensi del presente articolo si riferisca a singoli titoli musicali o all’intero CD musicale.
Art. 39b cpv. 3 Violazione degli obblighi da parte dell’utente
Per ALAI e SAV le conseguenze non sono chiare. La disposizione potrebbe essere interpretata in modo tale che la violazione degli obblighi causi la perdita del diritto alla protezione di misure tecniche e dell’invocazione della protezione di cui all’articolo 39a AP LDA. Ciò sarebbe sproporzionato e potrebbe essere sfruttato da utenti in mala fede.
Art. 39b cpv. 4 Delega della competenza di legiferare
Suisa è favorevole alla disposizione. Alcuni partecipanti alla consultazione fanno notare che la disposizione non fissa sufficienti condizioni quadro (PLP, MPA, SAV). Secondo Unilu l’importanza della materia esclude una regolamentazione a livello di ordinanza. ASMP, SFP e SVMV ne chiedono lo stralcio. Per Swisscom vanno considerati, al momento di ponderare gli interessi, anche gli interessi dei titolari del diritto.
4.6 Protezione delle informazioni sul regime dei diritti
Art. 39c Protezione delle informazioni sul regime dei diritti
Action Swiss Music, AdS, ARF, Comedia, PpS, USDAM, SSM, ASM, Suisseculture, Suisa e ATI sono favorevoli alla disposizione. AudioVision, GARP, ProCinema, SAFE e Swissfilm chiedono che la protezione sia estesa all’identificazione dell’autore dell’opera e del titolare di un qualsiasi diritto all’opera.
SFP e GDS avanzano una loro proposta a riguardo che prevede lo stralcio ai capoversi 2 e 4 della protezione delle informazioni fornite dai titolari del diritto e completa il capoverso 2 lettera a con il termine “esemplare d’opera”. Anche Swissperform chiede che il capoverso 2 lettera a sia completato con il termine “esemplare d’opera”.
Fair AV propone una nuova formulazione in base alla quale i dispositivi analogici di protezione dalle copie dovrebbero essere esclusi e le modifiche a opere per uso personale dovrebbero essere consentite, ma non per l’ulteriore diffusione. Inoltre, il divieto dovrebbe applicarsi soltanto quando gli atti enumerati comportano danni significativi e accessori o