Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/79: Decreto federale che approva la Convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento · 44 pagine
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2.4 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1)
Articolo 284a LEF
Nella procedura esecutiva connessa con un trust occorre distinguere tra due categorie di debiti: quelli assunti dal trustee in «rappresentanza indiretta» del trust stesso e per i quali il trustee risponde dunque sul suo patrimonio personale, e quelli di cui risponde il patrimonio conferito in trust, vuoi perché il trustee l’ha impegnato direttamente, vuoi perché il debito è per sua natura legato al patrimonio in trust (cfr. in proposito il n. 1.2.5.2). Per i debiti della prima categoria, di cui il trustee risponde personalmente, bisogna procedere secondo le regole previste dalla LEF. In altri termini, l’esecuzione forzata è rivolta contro il trustee e si svolge sostanzialmente come se il trustee fosse escusso per debiti privati, con l’unica ma importante differenza che il patrimonio conferito in trust può essere segregato o, per meglio dire, distratto (si veda il commento all’art. 284b LEF). Invece, per l’esecuzione dei debiti appartenenti alla seconda categoria, vale a dire i «debiti del trust» occorre prevedere una regolamentazione speciale.
L’avamprogetto inviato in preconsultazione si ispirava all’esempio dell’eredità indivisa (la quale come il trust rappresenta un’indivisione a sé stante e secondo la vigente LEF [art. 49] può essere escussa autonomamente) e prevedeva che il trust potesse essere escusso in modo indipendente. Tuttavia, taluni dei pareri pervenuti hanno sostenuto che al trust non può essere concessa qualità di parte e che l’esecuzione contro il patrimonio conferito in trust deve anch’essa rivolgersi formalmente contro il trustee. In caso contrario si avrebbe un conflitto con il diritto angloamericano dei trust, secondo cui occorre sempre procedere contro il trustee. Tale conflitto potrebbe essere d'ostacolo al riconoscimento di decisioni svizzere all’estero. Pertanto, nel presente avamprogetto si propone una soluzione diversa: il patrimonio in trust può e deve pur sempre essere escusso in modo indipendente, ma l’esecuzione deve rivolgersi formalmente contro il trustee o uno dei trustee, in qualità di rappresentante del trust. In tal modo, la esecuzione è certo rivolta contro il trustee, ma non in quanto effettivo debitore bensì semplicemente come rappresentante del trust. Il creditore deve sottolineare espressamente questa circostanza nella domanda d’esecuzione, indicando a proposito della causa del credito che si tratta del debito di un trust (art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF).
Se un trust è amministrato da più trustee, i beni conferiti formano in mano loro un’indivisione. Di conseguenza, per poter accedere al patrimonio in trust l’esecuzione dovrebbe essere diretta in linea di massima contro tutti i trustee. Ma l’articolo 284a LEF prevede che il creditore istante possa scegliere uno dei trustee come debitore escusso. Questi sarà considerato d’ufficio come rappresentante dell’indivisione. In sintesi, la situazione corrisponde a quella che viene a crearsi in caso di esecuzione diretta contro una massa ereditaria.
Lo statuto del trust determina i debiti di cui risponde il trust e quelli di cui risponde il patrimonio del o dei trustee. Se di un debito rispondono entrambi i patrimoni, questi devono essere escussi separatamente.
In virtù del secondo capoverso dell’articolo 284a LEF, le esecuzioni basate su questa disposizione si proseguono in via di fallimento. Siccome l’esecuzione è diretta contro il trustee nella sua veste di rappresentante del trust, il fallimento coinvolgerà soltanto il patrimonio conferito in trust, come espressamente sottolineato al capoverso 2. Il patrimonio personale del trustee escusso non è quindi coinvolto nel fallimen-