Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/79: Decreto federale che approva la Convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento · 44 pagine

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civile svizzero. Questo primo avamprogetto, insieme ai pareri inoltrati, sta alla base del disegno di legge proposto nell’ambito della presente procedura.

1.2 Il trust

1.2.1 Nozione e tipi

Il trust è un istituto giuridico nato storicamente in Inghilterra per poi diffondersi principalmente nei Paesi di common law. Il concetto sta ad indicare un rapporto giuridico consistente in un trasferimento fiduciario di beni a una o più persone (trustee), incaricate di amministrarli e di impiegarli per uno scopo prestabilito dal costituente (settlor). Lo scopo può essere di ordine generale (nel caso del cosiddetto “purpose trust”) oppure (nel caso del “private trust”) favorire determinate persone (beneficiaries).

Se il trust è istituito a vantaggio di singoli beneficiari, bisogna inoltre distinguere tra i casi in cui è noto sin dall’inizio chi riceve una determinata prestazione e i casi in cui tale decisione spetta invece ai trustee. Nel primo caso si parla di fixed interest trust, nel secondo caso di discretionary trust. Il settlor ha anche la possibilità di avvantaggiare se stesso e può anche riservarsi il diritto di liquidare il trust in un secondo tempo e di appropriarsi dei beni residui: in tal caso si parlerà di revocable trust.

Il trust può essere istituito sia per negozio giuridico tra vivi sia per testamento. In materia di trust si distingue tra express trust e implied trust, a dipendenza delle modalità d’istituzione (per dichiarazione di volontà espressa o per atto concludente). Le norme che disciplinano i trust associano a determinati comportamenti una presunzione confutabile quanto alle intenzioni. Il trust che nasce in virtù di una siffatta presunzione è denominato resulting trust.

Dall'implied e dal resulting trust occorre poi distinguere il cosiddetto constructive trust. Il constructive trust non fa parte dei trust istituiti mediante atto giuridico: si tratta in questo caso di una costruzione risultante dall’applicazione analogica delle norme sui trust ad altri rapporti giuridici. I sistemi di common law conferiscono a taluni rapporti giuridici effetti mutuati dalla legislazione sui trust. Uno dei principali casi d’applicazione è rappresentato dalla cosiddetta fiduciary relationship, i rapporti giuridici caratterizzati da un particolare rapporto di fiducia. Il «fiduciario» è tenuto a restituire al costituente i profitti ricavati dai negozi che ha concluso per suo conto ma che per loro natura spettano al costituente; quanto all’obbligo di restituzione, il fiduciario è considerato alla stessa stregua di un trustee, sicché la sua responsabilità è fondata sui principi della normativa sui trust e gli elementi patrimoniali interessati, ricavi e surrogazioni compresi, sono sottratti alle pretese dei suoi creditori (si veda il

n. 1.2.5). Per «fiduciari» s’intendono qui soprattutto le persone responsabili, per contratto o per legge, dell’amministrazione di un patrimonio.

1.2.2 Funzioni del trust

Nei Paesi di common law, l’istituto giuridico del trust svolge tutta una serie di funzioni e pertanto assume un ruolo di primo piano nella vita giuridica degli Stati in questione. Tra le altre cose, il trust può assolvere le funzioni di istituti del diritto svizzero quali l’amministrazione fiduciaria, il trasferimento di proprietà a scopo di