Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/79: Decreto federale che approva la Convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento · 44 pagine
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sto del godimento dei diritti civili, un diritto personale alla restituzione e alla reintegrazione nel patrimonio del trust. Chi acquisisce beni fiduciari in buona fede ma a titolo gratuito deve restituirli perché si ritiene che si sia arricchito indebitamente. Sussiste un analogo diritto fondato sulla responsabilità delittuale o sull’indebito arricchimento anche in caso di rivendita, nei confronti dei nuovi acquirenti del bene fiduciario oggetto dell’indebita appropriazione, se questi sono in malafede o hanno acquisito il bene in questione a titolo gratuito.
I beni fiduciari alienati indebitamente che sono oggetto di una rivendicazione ai sensi del paragrafo precedente vanno nuovamente a costituire, all’interno del patrimonio dell’acquirente tenuto alla restituzione, un patrimonio separato, sottratto come tale alle pretese dei creditori di detto acquirente. Il diritto angloamericano crea questo effetto giuridico rafforzando il diritto di rivendicazione, che di per sé ha natura personale, con un constructive trust (cfr. n. 1.2.1).
1.2.5.6 Nessun diritto reale a favore del beneficiario
In angloamericano, le aspettative economiche del beneficiario sui beni fiduciari sono designate nel linguaggio corrente con l’espressione equitable estate, equitable ownership, equitable interest, equitable title o simili, per contrapposizione all’espressione legal estate/ownership/interest/title, che sta a designare il diritto del trustee. Gli autori del continente europeo ne desumono spesso che il beneficiary è titolare di un diritto reale sui beni fiduciari o che la proprietà su detti beni sia addirittura divisa. Questa concezione, dovuta in parte al linguaggio anglosassone di uso corrente, fortemente improntato al pragmatismo e alla trasparenza, non corrisponde però alla reale nozione di trust. La competenza giuridica formale appartiene per intero al trustee, anche nell’ottica della common law. Una forma di proprietà dissociata non esiste né nel nostro sistema, né nei Paesi che prevedono il trust. Il legal title del trustee deve pertanto essere considerato, secondo la nostra terminologia, come proprietà piena, sicché al beneficiary si potrebbe riconoscere tutt’al più un diritto reale limitato sul patrimonio fiduciario. Ma bisogna negare anche una simile eventualità. Il beneficiary ha soltanto un diritto alle prestazioni che gli spettano in base alle disposizioni che disciplinano il trust, diritto che sussiste esclusivamente nei confronti del trust (rappresentato dai trustee che esercitano i diritti di proprietà e agiscono per conto del trust) e ha quindi carattere meramente personale. Nei confronti dei terzi acquirenti dei beni fiduciari non sussiste alcun diritto all’erogazione di prestazioni, bensì casomai un diritto di rivendicazione dei beni acquisiti a scapito del trust. Tale diritto di rivendicazione non costituisce più un diritto personale del beneficiary, bensì, praticamente, un diritto del trust stesso. Sotto questo aspetto, come abbiamo già esposto in precedenza, il beneficiary funge semplicemente da organo di vigilanza e di controllo, il che si desume già dal solo fatto che i co-trustee, i trustee subentranti dell’indebito possessore e addirittura quest’ultimo, vantano lo stesso diritto di rivendicazione. Tale diritto sussiste persino nel caso dei trust che perseguono un fine generale e che non hanno predeterminato la cerchia dei beneficiari (cfr. sull’intera questione il n. 156 del rapporto esplicativo del 15 dicembre 2003 sulla consultazione preliminare informale).