Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/79: Decreto federale che approva la Convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento · 44 pagine

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La Svizzera ha a che fare con i trust anche sotto altre forme: le banche svizzere sono spesso creditrici o rappresentanti di creditori in prestiti che il debitore estingue anzitempo mediante rimborso a un trust istituito a favore dei creditori (cosiddetta "defeasance"). I privati svizzeri o gli investitori istituzionali investono sempre più in fondi d’investimento che talvolta prendono la forma di un investment trust. I contributi versati da ditte estere e dai loro dipendenti vengono spesso accreditati a trust che fungono da istituti di previdenza. Inoltre, succede che le indennità di partenza dovute a cittadini elvetici che lavorano all’estero per imprese multinazionali vengano versate a un trust, per fare in modo che il dipendente interessato riceva gli importi a lui dovuti soltanto una volta decaduta la clausola di non concorrenza.

1.2.5 Effetti e natura giuridica del trust

1.2.5.1 Differenze tra trust e fiducia

Come si desume da quanto precede, il trust rappresenta un rapporto di fiducia, il quale si distingue tuttavia dalla fiducia secondo il diritto svizzero (fiducia) essenzialmente sotto due aspetti: in primo luogo, il trust non si basa su un contratto ma su un atto giuridico unilaterale che, come detto, può anche formare l’oggetto di un testamento. La nascita del trust non dipende dal consenso del trustee designato. Se questi non accetta l'incarico proposto, una persona autorizzata o un’autorità designerà un altro trustee. La seconda differenza essenziale che distingue il trust dalla fiducia consiste nel fatto che il trust, fatto salvo qualche caso d’eccezione, non è legato alla persona del costituente e del fiduciario, bensì forma un patrimonio separato che acquisisce una propria autonomia: si tratta dunque di un’entità giuridica a sé stante, la cui esistenza e identità non dipendono dalle persone coinvolte. Il costituente (settlor), salvo i casi eccezionali in cui si sia riservato il potere di impartire istruzioni o addirittura un diritto di revoca, non ha più alcun influsso sul trust una volta che questo sia stato creato, e il fiduciario (trustee) può essere sostituito alla stessa stregua degli organi di una persona giuridica, senza che l’esistenza o l’identità del trust ne risulti toccata.

1.2.5.2 Differenze tra trust e fondazione

I suddetti criteri di distinzione tra trust e fiducia portano a individuare chiari parallelismi tra il trust e la fondazione ai sensi del Codice civile svizzero (CC, RS 210). Come la fondazione, il trust è un conferimento di beni in seguito al quale si crea un patrimonio autonomo a destinazione vincolata. La vera sostanziale differenza tra il trust e la fondazione consiste nel fatto che il soggetto formale del patrimonio separato creatosi con il conferimento non è il trust stesso: la proprietà di detto patrimonio appartiene piuttosto al trustee. In sostanza, il diritto angloamericano non riconosce all’istituto del trust alcuna capacità giuridica e di conseguenza non gli riconosce nemmeno la capacità patrimoniale. Il trust può pertanto esercitare i diritti di proprietà sul proprio patrimonio soltanto indirettamente, per il tramite dei trustee, i quali a questo riguardo sono una sorta di proprietari delegati o per procura. Contrariamente alla fondazione, quindi, nel caso del trust anche il godimento dei diritti civili, e non solo l’esercizio di tali diritti, dipende dall’esistenza di organi.

Non avendo il godimento dei diritti civili, formalmente il trust non è neppure titolare di obblighi formali. Il titolare formale degli obblighi derivanti dal trust è il trustee.