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Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine
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Anche se non si conoscono ancora le ripercussioni delle modifiche entrate in vigore il 1'’ gennaio 2004 neI settore delle franchigie opzionali, si puö comunque constatare che I'attuale disciplinamento riduce di molto la flessibilitä degli assicuratori. Inoltre, questa forma particolare d’assicurazione ha perso d’attrattivitä a causa dell'abbassamento dei tassi di riduzione massima. La molteplicitä delle possibilitä ammesse daI legislatore induce il Consiglio federale, dopo l’insuccesso della seconda revisione della LAMal, ad aumentare la flessibilitä e I'attrattivitä delle franchigie opzionali. Queste modifiche sono state propostecon l’intenzione di concedere agli assicuratori una maggiore libertä per l’impostazione di questa forma particolare d’assicurazione. In tal modo, agli assicuratori incomberä anche una maggiore responsabilitä per quanto concerne le possibilitä di finanziamentodell’offerta e per renderla piü interessante. Nell’ordinanza saranno fissati unicamente i limiti massimi dei gradi di franchigia ammessi per gli adulti e per gli assicurati che non hanno ancora compiuto
i 18 anni, oltre ai riferimenti per le riduzioni dei premi. Per quanto concerne gli
importi, le riduzioni massime amInissibili rimarranno invariate rispetto al disciplinamento vigente. II tasso di riduzione percentuale massimo arnrnissibile verrä prescritto sotto forma di un premio minimo di obbligatorietägeneraleespresso percentualmente al premio ordinario dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitaric, in cui iI rischio d’infortunio viene compreso come premessa assoluta per praticare riduzioni nella forma particolare d’assicurazione con franchigie opzionali.
NeI quadro delle novitä neI settore delle franchigie opzionali, possono sorgere dubbi agli assicuratori riguardo alla deterrninazione dell'impono delle franchigie e delle riduzioni dei premi. Il problema della transitorietä rispetto alla continuazione automatica delle franchigie vigenti o in vista di un cambiamento della franchigia data la sparizione del grado finora offerto, sarä disciplinato dalle disposizioni transitorie alla modifica dell'OAMal.
3 Parte speciale: commento alle singole disposizioni
3.1 Modifica della leggefederale sull’assicurazione malattie (LAMal)
Articolo 64 capoverso 2 lettern b
L'aliquota percentuale sarä portata daI 10 al 20 per cento. Lo scopo di tale misura consiste da un lato nello sgravio dell'assicurazione malattie; dall'altro, essa dovrä indurre gli assicurati e i fornitori di prestazioni a un comportamento pia attento ai costi
II raddoppio dell'aliquotapercentualedovrä creare un incentivo per gli assicurati a ricorrere in misura minore alle prestazioni e a scegliere quelle piü economiche.
Inoltre, i fornitori di prestazioni devono essere indotti a fornire le loro prestazioni in maniera piü economica e a motivarne i costi agli assicurati.
Affinchë il raddoppio de11'aliquotapercentuale non sia pir-1gravoso di oggi per gli assicurati con malattie gravi e croniche, il Consiglio federale intende mantenere, nell’articolo 103 capoverso 2 OAMal, I'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale a 700 franchi per gli assicurati adulti. Secondo I'articolo 64 capoverso 4 LAMa:1, per gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 18 anni tale importo ë