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Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine

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2 Caratteristiche principali del progetto

2.1 Modifiche a livellolegislativo

II Consiglio federalepropone che anche in futuro I'aliquota percentualesia fissata nella legge. Nella seconda revisione della LAMal, respinta nena votazione finale, era stato proposto di delegare al Consiglio federale la competenza di determinare un'aliquota percentuale deI 20 per cento. NeI presente progetto si inveüe la proposta, inserendo nella legge I'aliquota percentuale,elevata al 20 per cento. NeI contempo, il Consiglio federale dovrebbe otteneremaggiori competenzeper fissare aliquote percentuali minori. Se per legge si fissasse l’aliquota percentuale al 20 per cento, le attuali competenzedel Consiglio federale di abbassare o sopprimere la partecipazione ai costi sarebberotroppo limitate.

Il Consiglio federale privilegia quindi una soluzione per cui l’importo dell'aliquota percentuale nella sua forma di base continua ad essere sancito nella legge ed eventuali divergenze sono disciplinate, in quantoeccezioni, in sede d’ordinanza. II tetto massimo dell'aliquota percentuale annua rimane invariato allo scopo di garantire la compatibilitä con le esigenze sociali.

L'aumento generalizzato dell'aliquota percentuale aI 20 per cento non dovrebbe comportare problemi di attuazione. La competenza ampliata conferita al Consiglio federale per ridurre o sopprimere la partecipazione ai costi in caso di determinate prestazioni va vista come un mandato obbligatorio per affrontare la questione. Ad esempio, l’aliquota percentuaie relativa ai generici potrebbe essere fissata aI 10 per cento mentre per preparati originali, esistendotuttavia un generico con la stessa

sostanza attiva, potrebbe essere aumentataaI 30 per cento. In questo modo

s’incoraggerebbe ulteriormente la prescrizione e la vendita di generici, iI cui prezzo risulta normalmenteessere inferiore deI 30 per cento rispetto ai farmaci originali. Per iI resto, prima di poter fissare partecipazioni ai costi superiori od inferiori per determinate prestazioni a livello d’ordinanza, sono necessari accertamenti piü approfonditi. La legislazione di applicazione concernente questa modifica di legge non fa quindi parte del progetto che sarä messo in consultazione.

2.2 Modifiche a livello di ordinanza

Oltre alle proposte per le due modifiche della legge, iI presente progettocontiene – cost come menzionato al capitolo 1.2 – anche proposte di modifica dell'ordinanza neI settoredelle forme particolari d’assicurazione con #anchigie opzionali. Non si tratta di disposizioni esecutive delle modifiche della legge, ma di modifiche che possono entrare in vigore il 1'’ gennaio 2005 indipendentemente dall'esito della proposta di modifica della legge. Esse sono strettamenteconnesse alla strategiacomplessiva del Consiglio federale volta ad aumentarela responsabilitä degli assicurati neIl’ottica di misure contenere i costi. Questo ha spinto il Consiglio federale ad integrarele modifiche d’ordinanza neI progettoche verrä messo in consultazione.

Irnodelli di partecipazione ai costi studiati neI quadro del progetto "Basi per la terza revisione parziale della LAMal" (cfr. il cap. 1.1.1) e ritenuti realizzabili a breve termine sono serviti da base per I'elaborazione delle presenti proposte. Nessuno dei modelli esaminati ë stato ripreso tale quale. Tuttavia la combinazione di un'aliquota percentuale maggiore con I'ampliamento delle franchigie opzionali rientra senz’altro neI contesto dei modelli esaminati e ritenuti realizzabili.