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Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine
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Finanäawrent o ospedaliero (CfT. lett. [c] e [g] del grafico alla fine deI capitolo 1.3.3)
Dall’entrata in vigore della LAMal l’obbligo per i Cantoni di partecipare alle spese ospedaliere dei pazienti che beneficiano di un’assicurazione complementareha suscitato accese discussioni politiche, benchë il testo e la logica della legge crane chiari. Con decisione del 30 novembre 2001 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; DTF 127 V 422) ha stabilito che i Cantoni devono versare un contributo alle
prestazioni assicurate obbligatoriamenteper i pazienti che beneficiano di
un’assicurazione complementare, non solo per le degenze in ospedali situati fuori deI Cantone, ma anche per degenze in ospedali pubblici o sussidiati dall’ente pubblico suI territorio cantonale. Da questa precisazione da parte della massima istanza di un’intenzione del legislatore di per së chiara, sono scaturiti due prowedimenti, 1’uno a breve e l’altro a medio teruüne:
dato che l’attuazione piena e immediata della decisione del TFA avrebbe posto i Cantoni di #onte a considerevoli difficoltä finanziarie, iI Parlamento ha emanato una legge federale urgente (legge federale deI 21 giugno 2002 sull’adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all’interno dei Cantoni in base alla legge federale sull’assicurazione malattie /RS 832.14) che prevede l’applicazione a tappe della succitata decisione del TFA tIa iI 2002 e iI 2004, attenuando cost iI problema. La legge federale deI 21 giugno 2002 sull’adeguamento dei contributi cantonali per Ie eure stazionarie all’interno dei Cantoni ë stata introdotta quale soluzione transitoria nell’attesa dell’entrata in vigore della seconda revisione della LAMal.
A medio termine la seconda revisione LAMal, che iI Consiglio federale aveva avviato prima delle sentenze deI TFA deI 2001, proponeva il passaggio dall’attuale finanziamento per stabilimento al finanziamento delle prestazioni, nella misura in cui i costi delle prestazioni degli ospedali pubblici e privati contemplati dalla pianificazione cantonale (inclusi i costi degli investimenti) sarebbero stati coperti per metä dai Cantoni e per metä dagli assicuratori malattie (finanziamento duale con ripartizione percentuale fissa). II passaggio a questo tipo di finanziamento, che avrebbe assicurato un’ampia paritä di trattamento tra i diversi offerenti del settore ospedaliero ed incentivato la concorrenza, aveva ottenuto la maggioranza dei consensi neI dibattito politico. Ad eccezione della differenza di finanziamento tIa prestazioni ambulatoriali e ospedaliere, si tratta di un modello di concorrenza costruito suI rapporto prezzo-prestazioni e sulla necessaria trasparenza di mercato.
Nelle prossime fasi legislative questa procedura a due livelli dovrebbe essere ripresa. A breve termine si üatterä, per motivi di sicurezza giuridica, di prolungare la legge federale urgente sull’adeguamento dei contributi cantonali fino all’entrata in vigore della revisione di legge concernente il finanziamento ospedaliero, dato che alla sua scadenza il calcolo dei contributi cantonali ai costi per le cure ospedaliere aUe quali
si sono sottoposteneI Cantone persone che beneficianodi un’assicurazione com-
plementare sarebbe nuovamente oggetto di critiche. La presente revisione dovrä ripresentare il sistema di finanziamento duale con ripartizione percentuale fissa, daI momento che iI finanziamento ospedaliero monistico, indicato neI rapporto degli esperti sulla terza revisione LAMal quale soluzione per il futuro, solleva ancora molti interrogativi e, vista la situazione attuale, non puö essere attuato senza una fase intermedia.