Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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D. I SINGOLI ARTICOLI

(Abbreviazioni: LPAn = Legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali, FF 2006 315; OPAn = Ordinanza sulla protezione degli animali; Ufficio federale = Ufficio federale di veterinaria)

1. Capitolo 1: Disposizioni generali sulla detenzione di animali

Art. 1 Detenzione adeguata all’animale

L’articolo 1 fissa i requisiti che una detenzione deve soddisfare per poter essere considerata «adeguata all’animale». Si tratta di un articolo che nella pratica si è dimostrato valido. Tuttavia, in sede di applicazione, si è posto il problema di stabilire in che misura i contatti sociali sono necessari per garantire un comportamento normale.

Il capoverso 1 equivale all’attuale articolo 1 capoverso 1.

Il contenuto del capoverso 2 corrisponde all’attuale articolo 1 capoverso 2. Viste le nuove definizioni di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 2, il capoverso ingloba ora anche i parchi.

Il capoverso 3 completa i capoversi 1 e 2 sottolineando come i contatti sociali siano essenziali per un comportamento normale degli animali di specie sociali. Si tratta di un principio che non va applicato solo agli animali da reddito come bovini, suini, ovini, caprini, cavalli, conigli e volatili domestici bensì anche ad altri animali domestici, agli animali selvatici e agli animali da laboratorio. La formulazione è volutamente generica. Laddove necessario, questa condizione è stata concretizzata nelle sezioni riguardanti le singole specie animali. Per gli individui delle specie sociali la detenzione individuale corrisponde ad una notevole limitazione del comportamento normale. In più, l’assenza di contatti sociali rappresenta un impoverimento dell’ambiente in cui gli animali vivono.

Il capoverso 4 corrisponde all’attuale capoverso 3. L’attuale capoverso 4 è riproposto nell’articolo 11.

Art. 2 Alimentazione

Il capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 1.

Nel capoverso 2 l’espressione “proprio alla specie” è sostituita da “tipico della specie”. La precisazione riguardo alla composizione degli alimenti è superflua poiché figura già al capoverso 1. Inoltre, il termine fin qui utilizzato di “bisogno d’occuparsi” è sostituito dall’espressione più oggettiva “l’occupazione legata all’assunzione del cibo”.

Capoverso 3: l’attuale capoverso 3 è stato riformulato poiché la sua interpretazione non era chiara e la sua applicazione pratica lacunosa. Esso introduce inoltre la condizione base secondo cui per ricevere in pasto animali vivi l’animale selvatico deve presentare un normale comportamento predatorio. Dare in pasto animali vivi non è consentito quando gli animali presentano un comportamento atipico, ad esempio, a seguito di un lungo periodo di cattività. Alle lettere da a a c sono inoltre sancite tre condizioni quadro che, se soddisfatte, consentono di dare in pasto animali vivi agli animali selvatici.

Art. 3 Cura

Salvo qualche piccola modifica redazionale, il capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 2.

Secondo il capoverso 2 la cura deve contribuire ad evitare malattie e ferimenti. Il capoverso 3 attualmente in vigore è in contraddizione con l’articolo 1 capoverso 1 secondo cui gli animali vanno tenuti in modo che le loro funzioni corporee e il loro comportamento non siano turbati. L’attuale formulazione infatti, che parla di malattie e ferimenti «dovuti alle condizioni di tenuta», sembrerebbe autorizzare condizioni di detenzione in grado di pregiudicare il comportamento di cura corporea tipico della specie mentre invece ogni restrizione del comportamento di cura corporea tipico della specie dovuta alle condizioni di detenzione va condannata e, dove possibile, evitata. La nuova formulazione sottolinea invece il significato profilattico nonché terapeutico della cura sia riguardo alle malattie che ai ferimenti. Le attrezzature necessarie per la cura non devono essere disponibili permanentemente; l’importante è che possano essere