Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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per animali, additivi per l’alimentazione animale, coadiuvanti per l’insilamento e alimenti dietetici verrà modificato. A seguito di tale modifica gli alimenti sostitutivi del latte destinati ai vitelli devono presentare un tenore in ferro di almeno 50 mg/kg, riferito a un alimento completo con un tenore in MS del 93 per cento. Studi scientifici hanno dimostrato che 20 mg di ferro per ogni chilo di alimenti non sono sufficienti a impedire l’anemia nei vitelli da ingrasso. Stando a tali studi, la quantità minima di ferro deve essere di 50 mg/kg.

Parallelamente alla revisione totale dell’OPAn si procederà all’abrogazione dell’ordinanza del 22 agosto 198636 concernente l’ottenimento del certificato di capacità di guardiano d’animali. Questa professione sarà disciplinata dal regolamento dell’Ufficio federale della formazione e della tecnologia. Oggetto di abrogazione sarà anche l’ordinanza del 12 ottobre 199837 concernente la formazione e il perfezionamento del personale specializzato nel campo degli esperimenti sugli animali il cui contenuto andrà a figurare nell’allegato 5 dell’OPAn.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Le altre disposizioni transitorie e derogatorie ancora in vigore (attuali articoli 73 e 76) sono stralciate. Dal 1981 i provvedimenti zootecnici hanno portato ad aumentare continuamente l’altezza al garrese che oggi, per le razze più comuni di vacche da latte, supera i 140 cm. Le dimensioni minime tollerate nel 1981 al momento dell’entrata in vigore dell’ordinanza sulla protezione degli animali per le costruzioni già esistenti non sono più accettabili per animali così grandi. Le stalle in questione sono state costruite oltre 25 anni fa e nel frattempo sono ammortizzate. Per gli eventuali adeguamenti edili necessari è previsto un termine transitorio di 5 anni. L’obbligo di concedere libertà di movimento non vale più solo per il bestiame bovino bensì per tutti gli animali tenuti in stabulazione fissa.

Art. 222 Disposizioni transitorie della modifica del 14 maggio 1997

L’articolo 222 corrisponde al capoverso 5 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 maggio 1997 dell’ordinanza sulla protezione degli animali. I termini che figurano negli attuali capoversi da 1 a 4 sono scaduti.

Art. 223 Disposizioni transitorie della modifica del 27 giugno 2001

L’articolo 223 corrisponde all’attuale capoverso 2 lettere da b a d delle disposizioni transitorie della modifica del 27 giugno 2001 dell’ordinanza sulla protezione degli animali. I termini che figurano negli attuali capoversi 1 e 2 lettera a sono scaduti.

Art. 224 Disposizioni derogatorie

Nell’articolo 224 sono elencati i casi ai quali si applicano disposizioni derogatorie. Per le persone giuridiche, l’eccezione di cui al capoverso 1 si applica alle persone fisiche o alle società di persone che gestiscono l’azienda a nome della persone giuridica.

Art. 225 Periodi transitori

L’articolo 225 rinvia all’allegato 6 nel quale sono riportati tutti i termini transitori previsti dalla presente revisione totale. A seconda dell’onere connesso agli adeguamenti i termini transitori sono di 1, 2, 5, 10 o 20 anni.

Sezione 3: Entrata in vigore

L’articolo 226 capoverso 1 fissa la data dell’entrata in vigore della nuova ordinanza sulla protezione degli animali. Nel frattempo l’Ufficio federale informerà i detentori di animali delle nuove disposizioni.

36 RU 1986 1511

37 RU 1998 2716