Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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Il capoverso 2 sancisce che la disposizione riguardante la detenzione temporanea dei pesci pescati entrerà in vigore in un secondo momento.
Per motivi di sicurezza giuridica i capoversi da 2 a 5 precisano che alle autorizzazioni in corso di validità per progetti di sperimentazione animale nonché alle domande presentate negli ultimi due mesi precedenti l’entrata in vigore dell’ordinanza si applicano le disposizioni vigenti.
Allegato 1 (Animali domestici)
Tabella 11 (Bovini)
La tabella si differenzia dall’attuale tabella 11 nei punti seguenti:
- La tabella è stata resa più trasparente. I valori indicati tra parentesi, previsti per gli impianti già esistenti nel 1981 (cfr. allegato 1 tabella 11 numeri 15, 16, 17, 18, 22, 38 e 39), nonché le relative disposizioni derogatorie (attuali articoli 73 capoversi 2bis und 2ter e 76) sono stati stralciati. A seguito di provvedimenti zootecnici, dal 1981 l’altezza al garrese è stata continuamente aumentata e oggi per le razze più comuni di vacche da latte supera i 140 cm. Gli animali adulti sono troppo grandi per i valori tollerati allora e gli animali giovani sono limitati nella loro libertà di movimento. Le stalle in questione sono state costruite oltre 25 anni fa e nel frattempo sono ammortizzate. E’ prevista una deroga solo per le stalle d’alpeggio nelle quali gli animali non sono tenuti più di otto ore al giorno. Per gli eventuali adeguamenti edili necessari è previsto un termine transitorio di 5 anni.
- Numeri 11 , 121 e 122: per vacche di taglia inferiore (altezza al garrese 125 cm ± 5 cm) e di taglia superiore (altezza al garrese 145 cm ± 5 cm) nonché per le manze in gestazione avanzata sono previste nuove dimensioni minime. Si tratta tuttavia di misure che si applicano solo alle stalle che verranno costruite dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza (osservazione 2).
- Numeri 311 e 312: studi condotti dal Centro specializzato nella detenzione adeguata dei ruminanti e dei suini hanno dimostrato che una superficie di 2,5 m2 per animale in box con pavimenti totalmente perforati compromette chiaramente il comportamento normale dell'animale durante la fase finale dell'ingrasso. Laddove gli animali dispongono di una superficie di 3,5 m2, invece, si registrano segnali positivi in particolare per quanto riguarda il comportamento di riposo. La superficie minima prevista per gli animali da ingrasso di età superiore a quattro mesi è stata aumentata mediamente del 40 per cento. Per gli adeguamenti alla nuova densità d'occupazione della stalla è previsto un termine transitorio di dieci anni.
- Numero 312: per vacche di taglia inferiore (altezza al garrese 125 cm ( 5 cm) e di taglia superiore (altezza al garrese 145 cm ± 5 cm) nonché per le manze in gestazione avanzata sono previste nuove dimensioni minime. Queste misure valgono tuttavia solo per le stalle costruite dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza (osser-
vazione 2).
- Numeri 411 a 412: per vacche di taglia inferiore (altezza al garrese 125 cm ( 5 cm) e di taglia superiore (altezza al garrese 145 cm ± 5 cm) nonché per le manze in gestazione avanzata sono previste nuove dimensioni minime. Queste misure valgono tuttavia solo per le stalle costruite dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza (osservazione 2).
- Numeri 5, 6 e 7: per la larghezza e la profondità delle mangiatoie e per la larghezza delle corsie collocate dietro ad una fila di box sono previste nuove misure minime; misure particolari sono previste anche per vacche di taglia inferiore (altezza al garrese 125 cm ± 5 cm) e superiore (altezza al garrese 145 cm ± 5 cm) e per le manze in gestazione avanzata. Tutte le misure di cui ai punti menzionati si applicano solo alle strutture realizzate dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza (osservazioni 7, 8 e 9).
- Osservazione 3: nel caso di poste corte, la parete della mangiatoia non deve essere troppo alta (numero 21) altrimenti vi è il rischio che gli animali si feriscano o che non possano muoversi naturalmente (cfr. articolo 6