Progetto

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto

Protezione della natura e del paesaggio

dall’umidità, dal vento e da una forte insolazione. Deve essere disponibile un settore di riposo asciutto.

2 In caso di forte calore, i bufali devono avere la possibilità di rinfrescarsi.

Sezione 3: Suini

Art. 33 Occupazione

I suini devono potersi tenere occupati in qualsiasi momento con paglia, foraggio grezzo o altro materiale equivalente.

Art. 34 Foraggiamento

1 I suini devono avere sempre accesso all’acqua, eccetto in caso di detenzione all’aperto se sono abbeverati più volte al giorno.

2 Le scrofe, i suini da rimonta e i verri alimentati in modo razionato devono ricevere, oltre agli alimenti concentrati, sufficienti alimenti con un’elevata percentuale di fibre.

Art. 35 Protezione dal forte calore

In caso di forte calore, i suini dai 25 kg tenuti in gruppo e i verri devono avere la possibilità di rinfrescarsi.

Art. 36 Pavimenti e superfici di riposo dei porcili

1 I suini tenuti in gruppo e i verri d’allevamento devono disporre di un settore di riposo su un pavimento non perforato composto di elementi che formano un tutto.

2 Le gabbie per scrofe possono essere provviste di pavimento perforato soltanto nella misura di un terzo della superficie.

Art. 37 Detenzione

1 I suini non possono essere tenuti legati.

2 I verri da riproduzione e i suini da ingrasso non possono essere tenuti in gabbie.

3 Le gabbie per scrofe possono essere utilizzate soltanto durante il periodo di monta e al massimo durante dieci giorni.

Art. 38 Stabulazione in gruppo

1 I suini tenuti in gruppo possono essere fissati alle poste di foraggiamento o alle gabbie soltanto durante il foraggiamento.