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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Protezione della natura e del paesaggio
dall’umidità, dal vento e da una forte insolazione. Deve essere disponibile un settore di riposo asciutto.
2 In caso di forte calore, i bufali devono avere la possibilità di rinfrescarsi.
Sezione 3: Suini
Art. 33 Occupazione
I suini devono potersi tenere occupati in qualsiasi momento con paglia, foraggio grezzo o altro materiale equivalente.
Art. 34 Foraggiamento
1 I suini devono avere sempre accesso all’acqua, eccetto in caso di detenzione all’aperto se sono abbeverati più volte al giorno.
2 Le scrofe, i suini da rimonta e i verri alimentati in modo razionato devono ricevere, oltre agli alimenti concentrati, sufficienti alimenti con un’elevata percentuale di fibre.
Art. 35 Protezione dal forte calore
In caso di forte calore, i suini dai 25 kg tenuti in gruppo e i verri devono avere la possibilità di rinfrescarsi.
Art. 36 Pavimenti e superfici di riposo dei porcili
1 I suini tenuti in gruppo e i verri d’allevamento devono disporre di un settore di riposo su un pavimento non perforato composto di elementi che formano un tutto.
2 Le gabbie per scrofe possono essere provviste di pavimento perforato soltanto nella misura di un terzo della superficie.
Art. 37 Detenzione
1 I suini non possono essere tenuti legati.
2 I verri da riproduzione e i suini da ingrasso non possono essere tenuti in gabbie.
3 Le gabbie per scrofe possono essere utilizzate soltanto durante il periodo di monta e al massimo durante dieci giorni.
Art. 38 Stabulazione in gruppo
1 I suini tenuti in gruppo possono essere fissati alle poste di foraggiamento o alle gabbie soltanto durante il foraggiamento.