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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli animali

3 I vitelli da due settimane a quattro mesi devono essere tenuti in gruppo, sempreché l’azienda conti più di un vitello. È fatta salva la detenzione di vitelli in cascine con accesso permanente a un parco all’aperto.

4 I vitelli tenuti individualmente devono essere in contatto visivo con conspecifici.

Art. 29 Settore di riposo

1 Il settore di riposo dei vitelli fino a quattro mesi, delle vacche e delle manze in gestazione avanzata, dei tori riproduttori e dei bufali deve essere provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata.

2 Per gli altri bovini occorre mettere a disposizione un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o di un materiale soffice e plastico.

3 I bovini che superano i quattro mesi non possono essere tenuti in box ad area unica con lettiera profonda. Sono eccettuati gli animali che presentano un ritardo nello sviluppo e di cui si sta portando a termine l'ingrasso.

Art. 30 Stabulazione fissa

1 Il bestiame bovino tenuto legato deve potersi muovere periodicamente all’aperto, almeno per 60 giorni durante il periodo di foraggiamento verde e per 30 giorni durante il periodo di foraggiamento invernale. Può rimanere senza uscita per al massimo due settimane. L’uscita deve essere iscritta in un apposito registro.

2 Le vacche madri e nutrici, nonché le bufale non possono essere tenute legate.

Art. 31 Stabulazione libera

1 Nelle stalle a stabulazione libera per il bestiame bovino, le corsie devono essere concepite in modo tale che gli animali possano evitarsi.

2 Nelle stalle a stabulazione libera con box di riposo, il numero degli animali stabulati non deve superare quello dei box disponibili. I box per riposare devono essere provvisti di un bordo rialzato.

3 Per gli animali partorienti deve essere disponibile una sezione speciale sufficientemente ampia in cui possano muoversi liberamente. Sono eccettuate le nascite nei pascoli o i casi particolari in cui la nascita avviene in un momento imprevedibile.

4 Per l’ingestione degli alimenti di base, ogni animale deve disporre di un trogolo sufficientemente ampio, salvo in caso di forme appropriate di alimentazione ad libitum.

Art. 32 Detenzione al pascolo nel parco e protezione dal forte calore

1 Il bestiame bovino e i bufali non devono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi nella stalla, gli animali devono disporre nel parco di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga